Art. 7
                           Uso del titolo

  1.  Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito e' tenuto
a  fare  uso del titolo professionale di origine, indicato per intero
nella  lingua  o  in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di
origine,  in  modo  comprensibile e tale da evitare confusione con il
titolo di avvocato.
  2.  Alla  indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito
e'   tenuto   ad   aggiungere  l'iscrizione  presso  l'organizzazione
professionale  ovvero  la denominazione della giurisdizione presso la
quale e' ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.
  3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di
una  societa'  costituita nello Stato membro di origine, e' tenuto ad
aggiungere  al  titolo professionale la denominazione di tale studio,
nonche'  la  forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in
Italia.