Art. 8
                       Prestazioni giudiziali

  1.  Nell'esercizio  delle  attivita'  relative alla rappresentanza,
assistenza  e  difesa  nei  giudizi civili, penali ed amministrativi,
nonche'  nei  procedimenti  disciplinari  nei  quali e' necessaria la
nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con
un  professionista  abilitato  ad  esercitare  la  professione con il
titolo  di  avvocato,  il  quale  assicura i rapporti con l'autorita'
adita  o  procedente  e  nei confronti della medesima e' responsabile
dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
  2.  L'intesa  di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata
autenticata  o  da  dichiarazione  resa  da  entrambi gli avvocati al
giudice   adito   o   all'autorita'  procedente,  anteriormente  alla
costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa
dell'assistito.