Art. 9 
           Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 
 
  1. Nei giudizi dinanzi alla  Corte  di  Cassazione  ed  alle  altre
giurisdizioni indicate nell'articolo  4,  secondo  comma,  del  regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  n.  36  del  1934,  e  successive  modificazioni,   l'avvocato
stabilito puo' assumere il patrocinio  se  iscritto  in  una  sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del  1934,
e  successive  modificazioni,  ferma   restando   l'intesa   di   cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad  esercitare
davanti a dette giurisdizioni. 
  2. Per l'iscrizione nella sezione speciale  dell'albo  indicato  al
comma  1,  l'avvocato  stabilito  deve  farne  domanda  al  Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione  di
avvocato per almeno dodici anni in uno o  piu'  degli  Stati  membri,
tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente  svolta
in Italia. Alle deliberazioni  del  Consiglio  nazionale  forense  in
materia  di  iscrizione  e  cancellazione  dalla   sezione   speciale
dell'albo si applica la disposizione di cui  all'art.  35  del  regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni,  dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il  regio  decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi
          note all'articolo 4.
              -   L'articolo  4,  secondo  comma,  del  citato  regio
          decreto-legge cosi' recita:
                "Davanti  alla  Corte  di cassazione, al Consiglio di
          Stato  ed  alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al
          Tribunale  supremo  militare,  al Tribunale superiore delle
          acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte
          dirette  il  patrocinio  puo' essere assunto soltanto dagli
          avvocati  iscritti  nell'albo  speciale di cui all'articolo
          33".
              -  L'articolo  33,  del citato regio decreto-legge cosi
          recita:
              "Art.   33.   Gli   avvocati,  per  essere  ammessi  al
          patrocinio  davanti  alla  Corte di cassazione e alle altre
          giurisdizioni  indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono
          essere  iscritti  in  un  albo  speciale, che e' tenuto dal
          Consiglio nazionale forense.
              Gli  avvocati  che  aspirano  all'iscrizione  nell'albo
          speciale   devono   farne  domanda  allo  stesso  Consiglio
          nazionale  forense  e  dimostrare  di  avere esercitato per
          dieci  anni  almeno la professione di avvocato davanti alle
          Corti di appello e ai Tribunali.
              Questo   termine   e'   ridotto  a  tre  anni  per  gli
          ex-Prefetti  della  Repubblica  e  ad  un anno solo per gli
          ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
              Non   puo'  essere  iscritto,  ne'  rimanere  nell'albo
          speciale  chi  non  e'  iscritto nell'albo di un Tribunale.
          Tuttavia,  dopo  venti anni di contemporanea iscrizione nei
          due  albi,  l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel
          solo albo speciale".
              -  Per  la  legge  22 gennaio  1934,  n.  36, vedi note
          all'articolo 4.
              -  L'articolo  35,  del citato regio decreto-legge cosi
          recita:
                "Art.  35. - Le deliberazioni del Consiglio nazionale
          forense  in  materia  di iscrizione nell'albo speciale e di
          cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse
          sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed
          al  Pubblico  Ministero  presso  la  Corte di cassazione, i
          quali  possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel
          termine di quindici giorni dalla notificazione.
              Il   ricorso   del   Pubblico   Ministero   ha  effetto
          sospensivo.
              Ha    parimenti    effetto    sospensivo   il   ricorso
          dell'interessato     avverso     il     provvedimento    di
          cancellazione".