Art. 10.
                    Personale militare femminile
    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

  1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo di
gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personale
militare  femminile  non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi
ed  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito il
comitato  consultivo  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20
ottobre  1999,  n.  380, dal Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita'  per  il  personale  delle  Forze armate, nonche' con il
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
 
          Nota all'art. 10:
              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          29 ottobre  1999,  n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 3:
              "3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
          opportunita',  e' istituito, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge e per un periodo
          di   quattro   anni  rinnovabile,  un  Comitato  consultivo
          composto  da  undici  membri  nel  quale  e' assicurata una
          partecipazione maggioritaria   di  personale  femminile  in
          possesso  di adeguate esperienze e competenze nelle materie
          attinenti  ai  settori  di  interesse  del  Ministero della
          difesa  e  del  Ministero  delle finanze, con il compito di
          assistere  il  Capo  di  stato maggiore  della difesa ed il
          Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia di finanza
          nell'azione   di  indirizzo,  coordinamento  e  valutazione
          dell'inserimento   e   della   integrazione  del  personale
          femminile  nelle  strutture  delle Forze armate e del Corpo
          della   guardia   di   finanza.  Sei  membri  del  Comitato
          consultivo  sono  scelti  dal  Ministro  della  difesa  con
          proprio  decreto  e  un membro e' scelto dal Ministro delle
          finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministro  per  le pari
          opportunita'  designa  i  restanti  quattro membri, due dei
          quali  sono  indicati  dalla  Commissione  nazionale per la
          parita'  e  le  pari  opportunita' tra uomo e donna. Con il
          decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
          della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
          compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del
          Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di
          lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo
          onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".