Art. 12.
                    Conseguenze della valutazione
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

  1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie
affinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
del   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.