Art. 6.
                Tutela della sicurezza e della salute
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la
gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni
erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,
previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
 
          Nota all'art. 6, comma 3:
              - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante
          "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          1998,  n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), e'
          il seguente:
              "Art. 1 (Finalita' e criteri generali). - 1-4. Omissis.
              5.  Restano  altresi'  escluse  dalla partecipazione al
          costo  le  prestazioni  erogate  a  fronte di condizioni di
          interesse sociale, finalizzate a:
                a) la  tutela  della  maternita',  limitatamente alle
          prestazioni  definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro
          della  sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87
          del  13 aprile  1995,  da  aggiornare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          sentito  il  Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome;".