Art. 10.
                       Contabilita' degli UTF
  1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui
all'articolo  7,  comma  2, lettera a), sulla base dei verbali di cui
all'articolo  5,  comma  4,  dei  verbali  o  delle  dichiarazioni di
denaturazione  di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di
cui  all'articolo  16  e  di  eventuale altra documentazione, secondo
modalita'  stabilite  dall'Agenzia,  scritturazioni  contabili  dalle
quali  devono  risultare,  per  ogni deposito fiscale, il carico e lo
scarico  dei  prodotti  finiti  sottoposti  ad  accisa  ed i relativi
movimenti di imposta e di garanzie nonche' gli estremi dei versamenti
effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.
  2.  Le  scritturazioni  di  cui  al  comma  l sono tenute, nei casi
previsti,  su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su
registri  vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  puo'  essere  anche  prevista la tenuta
informatizzata delle contabilita'.
  3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra,  in  vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni
previste   dal  comma  l  sono  tenute  dall'UTF  limitatamente  alla
registrazione  annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti
intracomunitari.