Art. 10. Contabilita' degli UTF 1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui all'articolo 5, comma 4, dei verbali o delle dichiarazioni di denaturazione di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di cui all'articolo 16 e di eventuale altra documentazione, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia, scritturazioni contabili dalle quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi movimenti di imposta e di garanzie nonche' gli estremi dei versamenti effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta. 2. Le scritturazioni di cui al comma l sono tenute, nei casi previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su registri vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia puo' essere anche prevista la tenuta informatizzata delle contabilita'. 3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni previste dal comma l sono tenute dall'UTF limitatamente alla registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti intracomunitari.