Art. 11.
                Garanzia per l'esercizio del credito
  1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF
ai  sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio
del  credito  il  suddetto  uf-ficio,  a  richiesta  del  depositario
autorizzato,   rilascia   al-l'istituto   esercente   il  credito  un
certificato  attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto
a  garanzia  del  credito  medesimo. L'estrazione di tale prodotto e'
vincolata   alla   restituzione   del  certificato  o,  in  mancanza,
all'assenso  del  creditore con atto recante la sua firma autenticata
da un notaio.