Art. 5. Disposizioni comuni 1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5. Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avvengono con l'osservanza delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se e' disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e l'eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale dell'UTF o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di deposito fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato e' ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione dell'UTF. 2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attivita' di fabbricazione o di rettifica di alcole etilico, l'introduzione e l'estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal depositario autorizzato all'ufficio finanziario di fabbrica, o, in sua mancanza, all'UTF competente per territorio, che ha facolta' di presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti necessari e di prelevare campioni delle merci. 3. Per le attivita' di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavorazione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonche' ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la comunicazione puo' essere effettuata anche con cadenza trimestrale. Copia della comunicazione e' posta, dal depositario autorizzato, a corredo delle proprie contabilita' fiscali. Qualora, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il depositario autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della Guardia di finanza puo' rimuoverli esso stesso, a meno che non sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza. 4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono accertati fiscalmente con le modalita' di cui agli articoli da 13 a 16. Qualora la determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato, dall'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari dell'UTF, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al depositario autorizzato e l'altro trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'Agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. 5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono affidati alla responsabilita' del depositario autorizzato per le successive operazioni e per l'estrazione. Tale affidamento non si verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche extra-fiscali, determinati dall'Agenzia, sia necessario che il prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall'UTF. I suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi all'aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento, compilati dall'esercente, vengono vistati dal funzionario responsabile dell'operazione. 6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario autorizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 7 ed il loro controllo e' diretto all'accertamento ed alla liquidazione del tributo. 7. Il depositario autorizzato corrisponde l'imposta dovuta nei termini previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico e successive modifiche. L'imposta e' corrisposta, entro i medesimi termini, anche sui cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal depositario autorizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i prodotti denaturati, e' applicata l'aliquota relativa ai prodotti non denaturati. 8. A norma dell'articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al deposito fiscale.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 (regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale) e' il seguente: "Art. 18 (Controlli e riscontri tecnici saltuari). - 1. Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990. n. 374, l'ufficio doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno annuale, a controlli a campione delle scritture delle contabilita' aziendali del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale e' stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia, acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate: inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soegetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite.". - Il testo del decreto del Ministro delle finanze 30 aprile 1981, reca norme per l'istituzione dei magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici costituiti da serbatoi metallici ubicati all'aperto. - Per il testo dell'art. 3, comma 4, del testo unico, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 18, comma 2, del testo unico e' il seguente: "2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.".