Art. 5.
                         Disposizioni comuni
  1.  Fatte  salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti,
le  operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande
alcoliche  sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime,
i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la
responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non
si  tratti  di  prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5.
Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere
esportati,  l'introduzione  o l'estrazione avvengono con l'osservanza
delle  relative  disposizioni  doganali;  in  tale  evenienza,  se e'
disposta   la  verifica  fisica,  la  determinazione  quantitativa  e
l'eventuale   prelievo  dei  campioni  sono  eseguite  dal  personale
dell'UTF  o  della  dogana  che  esercita  la  vigilanza sul deposito
fiscale  ed  i  relativi  verbali  vengono  acquisiti  dal competente
ufficio  doganale  per il completamento delle operazioni. Nel caso di
deposito  fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato e'
ammesso  alle  procedure  semplificate  di accertamento doganale, per
l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui
al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 11
dicembre  1992,  n.  548  la  dogana  si  avvale della collaborazione
dell'UTF.
  2.  Per  i  depositi  fiscali  nei  quali  si effettua attivita' di
fabbricazione  o  di  rettifica  di  alcole etilico, l'introduzione e
l'estrazione  delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti
avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal
depositario  autorizzato  all'ufficio  finanziario di fabbrica, o, in
sua  mancanza,  all'UTF competente per territorio, che ha facolta' di
presenziare   alle  operazioni,  di  eseguire  i  riscontri  ritenuti
necessari e di prelevare campioni delle merci.
  3.  Per  le  attivita' di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o
trasformazione,  almeno  cinque  giorni  prima  del  loro  inizio, il
depositario  autorizzato  invia apposita comunicazione di lavorazione
mensile,  redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le
indicazioni  di  massima  in  ordine  alla tipologia ed agli orari di
effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonche'
ai  prodotti  semilavorati  o finiti che saranno ottenuti. Qualora si
preveda  che  tutte  le  predette  indicazioni  restino invariate, la
comunicazione  puo'  essere effettuata anche con cadenza trimestrale.
Copia  della  comunicazione  e' posta, dal depositario autorizzato, a
corredo  delle proprie contabilita' fiscali. Qualora, per dare inizio
alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il
depositario  autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per
l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della
Guardia  di  finanza  puo'  rimuoverli  esso  stesso,  a meno che non
sussistano   particolari   motivi,  notificatigli  per  iscritto  dal
suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
  4.   I  prodotti  finiti,  al  momento  della  fabbricazione,  sono
accertati  fiscalmente  con le modalita' di cui agli articoli da 13 a
16.  Qualora  la  determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa
venga  effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato,
dall'ufficio  finanziario  di  fabbrica o, in mancanza, da funzionari
dell'UTF,  viene  redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno
dei   quali  e'  consegnato  al  depositario  autorizzato  e  l'altro
trasmesso  in  ufficio.  Qualora,  per la determinazione qualitativa,
siano  necessari  riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su
campioni   prelevati  dai  funzionari  dell'Agenzia,  dai  competenti
laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
  5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in
attesa  di  esito  di  analisi  nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono
affidati  alla  responsabilita'  del  depositario  autorizzato per le
successive  operazioni  e  per  l'estrazione. Tale affidamento non si
verifica  qualora,  per  il  conseguimento di particolari fini, anche
extra-fiscali,   determinati  dall'Agenzia,  sia  necessario  che  il
prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi
si  possa  accedere  senza  lasciare  traccia, suggellati dall'UTF. I
suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato
in  recipienti  di  legno,  possono  essere  costituiti  da  serbatoi
all'aperto,  secondo  le  disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle  finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini
di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento,
compilati    dall'esercente,    vengono   vistati   dal   funzionario
responsabile dell'operazione.
  6.  Tutte  le  operazioni  tecniche di cui ai precedenti commi sono
oggetto   di   registrazioni   contabili  da  parte  del  depositario
autorizzato  secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 7 ed il loro
controllo  e'  diretto  all'accertamento  ed  alla  liquidazione  del
tributo.
  7.  Il  depositario  autorizzato  corrisponde  l'imposta dovuta nei
termini  previsti  dall'articolo  3,  comma  4,  del  testo  unico  e
successive  modifiche.  L'imposta  e'  corrisposta,  entro i medesimi
termini,  anche  sui  cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal
depositario   autorizzato   e   dallo   stesso  scaricati,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i
prodotti denaturati, e' applicata l'aliquota relativa ai prodotti non
denaturati.
  8. A norma dell'articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari
autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti
alla  Guardia  di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al
deposito fiscale.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  18,  comma  1, del decreto del
          Ministro   delle   finanze   11 dicembre   1992,   n.   548
          (regolamento   recante   le   procedure   semplificate   di
          accertamento doganale) e' il seguente:
              "Art. 18 (Controlli e riscontri tecnici saltuari). - 1.
          Fatti  salvi  i  controlli integrati di cui all'art. 21 del
          decreto  legislativo  8 novembre  1990.  n.  374, l'ufficio
          doganale   procede   saltuariamente,   con  cadenza  almeno
          annuale,  a  controlli  a  campione  delle  scritture delle
          contabilita'  aziendali  del  soggetto  autorizzato  e  del
          soggetto per conto del quale l'operazione doganale e' stata
          effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle
          stesse   e   di   ogni  altro  elemento,  dato  o  notizia,
          acquisibile    nel    corso   di   ispezioni   documentali,
          verificazioni  o ricerche, con le dichiarazioni presentate:
          inoltre,   esegue   riscontri  tecnici  saltuari  presso  i
          magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o
          dei  soegetti  per  conto  dei quali sono state compiute le
          operazioni  doganali  diretti a stabilire, tenuto conto dei
          procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento
          e  di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e
          quantitativa delle merci introdotte o spedite.".
              -  Il  testo  del decreto del Ministro delle finanze 30
          aprile  1981,  reca  norme  per l'istituzione dei magazzini
          fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici costituiti
          da serbatoi metallici ubicati all'aperto.
              -  Per  il testo dell'art. 3, comma 4, del testo unico,
          si vedano le note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 18, comma 2, del testo unico e' il
          seguente:
              "2.   I  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria,
          muniti  della  speciale  tessera  di  riconoscimento di cui
          all'art.  31  della  legge  7 gennaio  1929,  n.  4,  e gli
          appartenenti  alla  Guardia  di  finanza  hanno facolta' di
          eseguire  le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla disciplina delle
          imposte  sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
          accedere  liberamente,  in qualsiasi momento, nei depositi,
          negli  impianti  e  nei  luoghi  nei quali sono fabbricati,
          trasformati,  detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
          accisa   o   dove  e'  custodita  documentazione  contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri,  inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
          registri   e   documenti.   Essi  hanno  pure  facolta'  di
          prelevare,  gratuitamente,  campioni  di prodotti esistenti
          negli  impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
          di    tutela    fiscale,   di   applicare   suggelli   alle
          apparecchiature e ai meccanismi.".