Art. 6.
                            Denaturazione
  1.  Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali
o   doganali   e   negli  altri  impianti  autorizzati  da  normative
specifiche.  Gli  impianti  di denaturazione sono soggetti a denuncia
all'UTF  competente  per  territorio, che esegue, entro trenta giorni
dalla  ricezione  della  denuncia,  la  verifica  tecnica  al fine di
riconoscerne  l'idoneita'  e  la  conformita'  ai  criteri  stabiliti
dall'Agenzia;  in  tale  sede,  l'UTF  ha facolta' di prescrivere gli
adattamenti  e  le  integrazioni  necessari  alla  salvaguardia degli
interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la
custodia  dei  denaturanti.  Della  verifica  eseguita  viene redatto
verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare
e  si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche
che intendesse successivamente apportare.
  2.  Le  operazioni  di  denaturazione  si svolgono durante l'orario
ordinario  di  apertura  degli uffici del-l'Agenzia, alla presenza di
due   funzionari   della   suddetta   Agenzia  o  di  un  funzionario
dell'Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia
di  finanza,  non  in  servizio  di  vigilanza,  quest'ultimo, presso
l'impianto.  Se  la  denaturazione  e'  effettuata  in  linea  non e'
necessaria  la  presenza  continua presso l'impianto di denaturazione
degli  incaricati  della  vigilanza,  purche' siano installati idonei
dispositivi  di  segnalazione  di  regolarita'  dell'operazione  e di
blocco automatico in caso di guasti.
  3.    E'    facolta'    dell'Agenzia   stabilire   le   condizioni,
subordinatamente  alle  quali  le operazioni di denaturazione possano
svolgersi  anche  al di fuori dell'orario di cui al comma 2 o possano
essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente
dagli interessati, sotto la loro responsabilita'.
  4.    Comunicazione    dell'effettuazione   delle   operazioni   di
denaturazione  e'  fatta pervenire al competente ufficio dell'Agenzia
almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato
e  le  festivita';  al  termine,  tutte le operazioni sono oggetto di
verbalizzazione   o   di  dichiarazione  di  effettuazione  da  parte
dell'operatore    nonche'   di   registrazione   nelle   contabilita'
dell'operatore   e   dell'UTF,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'Agenzia.
  5.  I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le
successive operazioni di custodia e di movimentazione.