Art. 7. Contabilita' del depositario autorizzato 1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall'Agenzia: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito; b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili. Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che l'operatore abbia riscontrato e comunicato all'UTF a mezzo raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente all'effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale, escluso il sabato successivo alla scadenza del termine per il pagamento del-l'accisa, che e' provato, a norma dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione degli estremi del versamento, la cui ricevuta a quietanza e' custodita assieme al registro; c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all'appuramento delle partite spedite nonche', giornalmente, l'ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate. 2. Oltre alla tenuta delle contabilita' di cui al comma 1, il depositario autorizzato: a) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r. all'UTF entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonche' del movimento d'imposta e delle relative garanzie; al prospetto e' allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento; b) fa pervenire o comunque trasmette con rac-comandata a.r. all'UTF, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la corresponsione dell'accisa, fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta. 3. I depositari autorizzati esercenti impianti di trasformazione tengono, secondo le modalita' di cui all'articolo 24, le contabilita' previste dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, riportando anche i cali e le eccedenze riscontrati e comunicati con le stesse modalita' di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo; tengono, inoltre, il registro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2 del medesimo. I depositari autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i registri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2. 4. Il depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una volta l'anno: a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione; e) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi: "Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali `dedicati' intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale .". - Il testo dell'art. 2, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono, e' il seguente: "8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7 tengono, secondo modalita' stabilite dall'ammimstrazione finanziaria, registrazioni contabili, relativamente: a) al magazzino dell'alcole da impiegare; b) all'opificio di trasformazione; e) al magazzino del prodotto condizionato.".