Art. 7.
              Contabilita' del depositario autorizzato
  1.  Fatte  salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti,
il  depositario  autorizzato  esercente  impianto di fabbricazione di
prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni
impartite dall'Agenzia:
    a)  un  registro  di  carico  e scarico delle materie prime e dei
prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
    b)  un  registro  di carico e scarico dei singoli prodotti finiti
sottoposti   ad  accisa,  distintamente  per  prodotti  denaturati  e
prodotti  non  denaturati,  riportando  anche  le rimanenze contabili
giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili.
Sullo  stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che
l'operatore   abbia   riscontrato   e   comunicato  all'UTF  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  telefax  o  per via informatica, contestualmente
all'effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale,
escluso  il  sabato  successivo  alla  scadenza  del  termine  per il
pagamento  del-l'accisa,  che e' provato, a norma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante
ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione
degli  estremi  del  versamento,  la  cui  ricevuta  a  quietanza  e'
custodita assieme al registro;
    c)  un  registro  delle  singole  partite  ricevute  e spedite in
sospensione  d'accisa  nel quale sono riportati anche i dati relativi
all'appuramento   delle   partite   spedite   nonche',  giornalmente,
l'ammontare   della  cauzione  dovuta  sulle  spedizioni  non  ancora
appurate.
  2.  Oltre  alla  tenuta  delle  contabilita'  di cui al comma 1, il
depositario autorizzato:
    a)  fa  pervenire  o  comunque  trasmette  con  raccomandata a.r.
all'UTF  entro  il  quinto  giorno  successivo al termine di ciascuna
quindicina,  considerando  la  seconda  quindicina  di  ciascun  mese
terminante  con  la  fine  del mese, un prospetto riepilogativo della
produzione  e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa,
distintamente  per posizione fiscale, nonche' del movimento d'imposta
e delle relative garanzie; al prospetto e' allegata la distinta delle
partite   introdotte  ed  estratte  in  sospensione  di  accisa,  con
l'indicazione  del  mittente o del destinatario e con gli estremi dei
relativi documenti di accompagnamento;
    b)  fa  pervenire  o  comunque  trasmette  con rac-comandata a.r.
all'UTF,  entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine
per  la  corresponsione  dell'accisa,  fotocopia  della  ricevuta  di
versamento dell'imposta.
  3.  I  depositari  autorizzati esercenti impianti di trasformazione
tengono, secondo le modalita' di cui all'articolo 24, le contabilita'
previste  dall'articolo  2,  comma  8, del decreto del Ministro delle
finanze  18  settembre  1997,  n.  383,  riportando anche i cali e le
eccedenze  riscontrati e comunicati con le stesse modalita' di cui al
comma  1,  lettera  b)  del  presente  articolo; tengono, inoltre, il
registro  di  cui  al  comma  1, lettera c), del presente articolo ed
adempiono  alle  incombenze  di  cui  al  comma  2  del  medesimo.  I
depositari  autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i
registri  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e c) ed adempiono alle
incombenze di cui al comma 2.
  4.  Il  depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una
volta l'anno:
    a)   l'inventario   fisico  delle  materie  prime,  dei  prodotti
semilavorati e dei prodotti finiti;
    b)  il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto,
con l'indicazione delle rese di lavorazione;
    e)  il  bilancio  energetico,  con  l'indicazione  dei consumi di
energia  elettrica  e  dei  combustibili  attribuibili  alle  diverse
sezioni dell'impianto.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  1 del decreto del Ministro del
          tesoro 4 aprile 1995, n. 334, e' il seguente:
              "Art.  1.  - 1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio
          decreto  23 maggio  1924,  n. 827, sono aggiunti i seguenti
          commi:
              "Le  ricevute  di  conto  corrente postale hanno potere
          liberatorio  nei  confronti  dei  debitori  e tengono luogo
          delle   quietanze   di   tesoreria   ai   fini   dei  conti
          amministrativi e giudiziali.
              Per  il  versamento  di  somme  relative  a particolari
          servizi  possono essere utilizzati, sentito il Ministro del
          tesoro,  conti correnti postali `dedicati' intestati ad una
          sola sezione di tesoreria provinciale .".
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  8,  del decreto del
          Ministro  delle  finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante
          norme   per   la   determinazione   dei   limiti  dei  cali
          tecnicamente  ammissibili  nella  lavorazione  dei prodotti
          soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono,
          e' il seguente:
              "8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7
          tengono,  secondo  modalita'  stabilite dall'ammimstrazione
          finanziaria, registrazioni contabili, relativamente:
                a) al magazzino dell'alcole da impiegare;
                b) all'opificio di trasformazione;
                e) al magazzino del prodotto condizionato.".