Art. 8.
Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande
fermentate diverse dal vino  e  dalla  birra  nonche'  per  i piccoli
                         produttori di vino
  1.  Per  i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse
dal  vino  e  dalla  birra  non  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
Il  registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo
7  e'  tenuto  limitatamente  ai  trasferimenti  intracomunitari.  Il
prospetto  di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  7,  comma 2, e'
presentato,   anziche'   quindicinalmente,   annualmente,   entro  il
quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce;
entro  il  quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui
siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata
una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni.
  2.  I  piccoli  produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1,
del  testo  unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente
per   territorio   delle   operazioni   intracomunitarie   effettuate
presentando,  entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun
mese  in  cui  siano  state  espletate  le  suddette  operazioni, una
distinta delle medesime.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per  il testo dell'art. 37, comma 1, del testo unico
          si vedano le note alle premesse.