Art. 8. Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche' per i piccoli produttori di vino 1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Il registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo 7 e' tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il prospetto di cui alla lettera a) dell'articolo 7, comma 2, e' presentato, anziche' quindicinalmente, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce; entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni. 2. I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle medesime.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 37, comma 1, del testo unico si vedano le note alle premesse.