Art. 9.
                Disposizioni specifiche per la birra
  1.  Ai  fini  dell'applicazione dell'accisa sulla birra, si intende
per:
    a)   "imballaggio  preconfezionato",  l'insieme  del  prodotto  e
dell'imballaggio individuale definito dall'articolo 2, comma 1, della
legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica
vigente;
    b)   "imballaggio",   un   numero   determinato   di   imballaggi
preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;
    c)   "contenitore",   un   recipiente  diverso  dagli  imballaggi
preconfezionati;
    d) "confezione", un imballaggio o un contenitore.
  2.  Per  le  fabbriche  di  birra,  almeno  ventiquattro  ore prima
dell'inizio   della   produzione   del   mosto,  anche  se  destinato
all'ottenimento  di  birra analcolica non tassabile, viene presentata
all'UTF  la comunicazione di lavorazione di cui all'articolo 5, comma
3,  valida  al  massimo  per  un  mese  solare, indicante l'orario di
effettuazione  e altri elementi d'individuazione delle singole cotte.
Con  analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente
comunicati  i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di
condizionamento.
  3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle
singole  cotte  superiore  alle  due ore e' preventivamente segnalata
all'UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro
di  cui  al  comma  6.  Sono del pari denunciate ed annotate previste
variazioni  dei  valori  dichiarati dei volumi superiori al dieci per
cento  e  di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali
variazioni  degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi
imprevedibili    o   che   non   sia   stato   possibile   comunicare
preventivamente  all'UTF  sono tempestivamente riportate sul registro
di  cui  al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire,
appena possibile, le relative comunicazioni.
  4.  La  comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle
operazioni di condizionamento puo' essere effettuata anche in sede di
presentazione  della  comunicazione di lavorazione oppure per periodi
predeterminati  o  non,  con  l'obbligo,  in  quest'ultimo  caso,  di
comunicare    preventivamente    qualsiasi    variazione.    Analoghe
comunicazioni   sono  effettuate  anche  per  gli  impianti  di  solo
condizionamento.     Variazioni    imprevedibili    sono    riportate
tempestivamente  sul  registro  di  cui al comma 6, evidenziandone le
motivazioni   e   facendo  seguire,  appena  possibile,  le  relative
comunicazioni.
  5.  La  birra  condizionata  prodotta o pervenuta nelle fabbriche o
negli  opifici  di  condizionamento  e'  introdotta  dal  depositario
autorizzato  in  apposito  magazzino,  costituito  da  un'area  dello
stabilimento  comunque  delimitata,  ed e' da questi presa in carico,
distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie
specie  di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo
7,  comma  1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino",
dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi
estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche'
i  quantitativi  andati  perduti. Sono pure tenuti il registro di cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  di  carico e scarico delle
materie  prime  e della birra non condizionata introdotta od estratta
dal  deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c),  dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo,
e  viene  compilato  il prospetto quindicinale di cui alla lettera a)
del comma 2 del medesimo articolo.
  6.  In  aggiunta  ai  registri  di cui al comma 5, il fabbricante o
l'esercente  opificio  di condizionamento tengono un registro annuale
delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove
sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.
  7. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici
di  condizionamento  viene  effettuato  in  cauzione dell'imposta che
sarebbe  dovuta  sul  prodotto  qualora  lo  stesso fosse considerato
finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo
un  volume  convenzionale  in  ettolitri pari al peso del prodotto in
quintali  moltiplicato  per  un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite
eccedenti  i  cali  ammissibili  di trasporto e' dovuta l'accisa. Con
l'arrivo  del  prodotto  presso  l'opificio  destinatario  e  con  la
restituzione  dell'esemplare  n.  3  del documento di accompagnamento
accise  (DAA)  di  cui  all'articolo l del decreto del Ministro delle
finanze  25  marzo  1996,  n. 210, e successive modificazioni, munito
delle  prescritte  annotazioni,  viene meno il gravame d'accisa sulla
partita   trasferita.   La   movimentazione   della  birra  sfusa  e'
contabilizzata  in  apposita sezione del registro di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c).
  8.  Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo
giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito,
e'  oggetto  di  verbalizzazione  da  parte  dell'UTF,  ai fini dello
scarico dal registro annuale di magazzino.
  9.   Qualora  nei  depositi  fiscali  di  birra  venga  prodotta  o
condizionata  anche  birra  analcolica  non  soggetta  ad  accisa, la
fabbricazione,  la  custodia  e la contabilizzazione di tale prodotto
sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra
tassabile.  Le  fabbriche  e  gli  opifici di condizionamento di sola
birra  analcolica  non  tassabile  presentano  all'UTF competente per
territorio una comunicazione di tale attivita'.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  testo  dell'art.  2,  primo  comma,  della legge
          25 ottobre 1978, n. 690, e' il seguente:
              "Per  imballaggio  preconfezionato  o preimballaggio si
          intende   l'insieme   di  un  prodotto  e  dell'imballaggio
          individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.".
              -  Per  il testo dell'art. 35, comma 1, del testo unico
          si vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle
          finanze  25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere
          alla  circolazione  interna  le  disposizioni relative alla
          circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  al
          regime delle accise, e' il seguente:
              "Art.  1 (Documento di accompagnamento accise). - 1. La
          circolazione  in  regime  sospensivo  degli  oli  minerali,
          dell'alcole  e  delle  bevande alcoliche, di cui all'art. 6
          del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  d'ora  in  avanti
          denominato "testo unico , avviene con scorta del "Documento
          di accompagnamento accise , d'ora in avanti indicato con la
          sigla  "D.A.A.  , di cui al regolamento (CEE) n. 2719/1992,
          della  commissione,  dell'11 settembre  1992  e  successive
          modificazioni. Esso puo' consistere:
                a) in un documento amministrativo di accompagnamento,
          qualora   sia   conforme  al  modello  allegato  al  citato
          regolamento (CEE) n. 2719/1992;
                b) ovvero  in un documento commerciale, redatto su un
          modello  di  tipo  diverso dal precedente, a condizione che
          contenga   le   stesse  informazioni,  contraddistinte  dal
          corrispondente numero di casella, previste per il documento
          amministrativo.".