Art. 9. Disposizioni specifiche per la birra 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, si intende per: a) "imballaggio preconfezionato", l'insieme del prodotto e dell'imballaggio individuale definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica vigente; b) "imballaggio", un numero determinato di imballaggi preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati; c) "contenitore", un recipiente diverso dagli imballaggi preconfezionati; d) "confezione", un imballaggio o un contenitore. 2. Per le fabbriche di birra, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della produzione del mosto, anche se destinato all'ottenimento di birra analcolica non tassabile, viene presentata all'UTF la comunicazione di lavorazione di cui all'articolo 5, comma 3, valida al massimo per un mese solare, indicante l'orario di effettuazione e altri elementi d'individuazione delle singole cotte. Con analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente comunicati i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di condizionamento. 3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle singole cotte superiore alle due ore e' preventivamente segnalata all'UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro di cui al comma 6. Sono del pari denunciate ed annotate previste variazioni dei valori dichiarati dei volumi superiori al dieci per cento e di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali variazioni degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi imprevedibili o che non sia stato possibile comunicare preventivamente all'UTF sono tempestivamente riportate sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni. 4. La comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle operazioni di condizionamento puo' essere effettuata anche in sede di presentazione della comunicazione di lavorazione oppure per periodi predeterminati o non, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di comunicare preventivamente qualsiasi variazione. Analoghe comunicazioni sono effettuate anche per gli impianti di solo condizionamento. Variazioni imprevedibili sono riportate tempestivamente sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni. 5. La birra condizionata prodotta o pervenuta nelle fabbriche o negli opifici di condizionamento e' introdotta dal depositario autorizzato in apposito magazzino, costituito da un'area dello stabilimento comunque delimitata, ed e' da questi presa in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino", dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche' i quantitativi andati perduti. Sono pure tenuti il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), di carico e scarico delle materie prime e della birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo, e viene compilato il prospetto quindicinale di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo. 6. In aggiunta ai registri di cui al comma 5, il fabbricante o l'esercente opificio di condizionamento tengono un registro annuale delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento. 7. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici di condizionamento viene effettuato in cauzione dell'imposta che sarebbe dovuta sul prodotto qualora lo stesso fosse considerato finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite eccedenti i cali ammissibili di trasporto e' dovuta l'accisa. Con l'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario e con la restituzione dell'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo l del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, munito delle prescritte annotazioni, viene meno il gravame d'accisa sulla partita trasferita. La movimentazione della birra sfusa e' contabilizzata in apposita sezione del registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). 8. Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito, e' oggetto di verbalizzazione da parte dell'UTF, ai fini dello scarico dal registro annuale di magazzino. 9. Qualora nei depositi fiscali di birra venga prodotta o condizionata anche birra analcolica non soggetta ad accisa, la fabbricazione, la custodia e la contabilizzazione di tale prodotto sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra tassabile. Le fabbriche e gli opifici di condizionamento di sola birra analcolica non tassabile presentano all'UTF competente per territorio una comunicazione di tale attivita'.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e' il seguente: "Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.". - Per il testo dell'art. 35, comma 1, del testo unico si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, e' il seguente: "Art. 1 (Documento di accompagnamento accise). - 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico , avviene con scorta del "Documento di accompagnamento accise , d'ora in avanti indicato con la sigla "D.A.A. , di cui al regolamento (CEE) n. 2719/1992, della commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/1992; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.".