Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  4.  -  1.  L'affidamento  familiare  e'  disposto dal servizio
sociale  locale,  previo  consenso  manifestato  dai  genitori  o dal
genitore  esercente la potesta', ovvero dal tutore, sentito il minore
che  ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore,
in  considerazione  della  sua capacita' di discernimento. Il giudice
tutelare  del  luogo  ove  si  trova  il  minore  rende  esecutivo il
provvedimento con decreto.
2.  Ove  manchi  l'assenso  dei  genitori esercenti la potesta' o del
tutore,  provvede  il  tribunale  per  i  minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
3.  Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente  le  motivazioni  di  esso, nonche' i tempi e i modi
dell'esercizio   dei   poteri   riconosciuti  all'affidatario,  e  le
modalita'  attraverso  le  quali i genitori e gli altri componenti il
nucleo  familiare  possono  mantenere  i rapporti con il minore. Deve
altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita
la  responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati
il  giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti  di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale  locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di
assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire
senza  indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del
luogo  in  cui  il  minore  si  trova,  a  seconda  che  si tratti di
provvedimento  emesso  ai  sensi  dei  commi  1  o  2, ogni evento di
particolare  rilevanza  ed  e'  tenuto  a  presentare  una  relazione
semestrale  sull'andamento  del  programma  di  assistenza, sulla sua
presumibile  ulteriore  durata  e sull'evoluzione delle condizioni di
difficolta' del nucleo familiare di provenienza.
4.  Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato
il  periodo  di  presumibile  durata dell'affidamento che deve essere
rapportabile  al  complesso  di  interventi  volti  al recupero della
famiglia  d'origine.  Tale  periodo  non  puo'  superare la durata di
ventiquattro  mesi  ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5.  L'affidamento  familiare  cessa  con  provvedimento  della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando
sia  venuta  meno  la  situazione  di  difficolta'  temporanea  della
famiglia  d'origine  che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6.  Il  giudice  tutelare,  trascorso  il periodo di durata previsto,
ovvero  intervenute  le  circostanze  di  cui  al comma 5, sentiti il
servizio  sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli
anni  dodici  e  anche il minore di eta' inferiore, in considerazione
della  sua  capacita'  di  discernimento, richiede, se necessario, al
competente   tribunale   per  i  minorenni  l'adozione  di  ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano, in quanto
compatibili,  anche  nel caso di minori inseriti presso una comunita'
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".
 
          Nota all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art.  330  del  codice  civile, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  330  (Decadenza  dalla potesta' sui figli). - Il
          giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando
          il  genitore  viola  o trascura i doveri ad essa inerenti o
          abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
              In  tale  caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'
          ordinare   l'allontanamento   del  figlio  dalla  residenza
          familiare,   ovvero   l'allontanamento   del   genitore   o
          convivente che maltratta o abusa del minore".