Art. 22.
                            Prescrizione

  1.  Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
  2.  Interrompono  la  prescrizione  la richiesta di applicazione di
misure   cautelari  interdittive  e  la  contestazione  dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
  3.  Per  effetto  della  interruzione  inizia  un  nuovo periodo di
prescrizione.
  4.   Se   l'interruzione  e'  avvenuta  mediante  la  contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre  fino  al  momento  in  cui  passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.