Art. 12.
(Delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria  in  materia
                            alimentare).
1.  Il  Governo,  fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  disposizioni  recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni  dei  regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della
legge  22  febbraio  1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei
prodotti alimentari.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2,  comma  1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente  articolo  sono  trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri
pareri  previsti  dalla  legge,  alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso, entro quaranta
giorni  dalla  data  di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari.  Decorso  tale  termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.
 
          Note all'art. 12:
              - La legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1993".
              Il comma 1 dell'art. 50 cosi' recita:
              "1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme
          intese  a rivedere e riordinare la materia della produzione
          e  commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
          n. 400 del 1988:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo.   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".