Art. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  di  attuazione  di  direttive  comunitarie  riguardanti  il
    miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1.  Il  termine  di  cui  al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto
legislativo  19  settembre  1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3,
comma   3,  del  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  359,  di
recepimento  della  direttiva  95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
1995,  concernente  le  attrezzature  di  lavoro,  e'  differito al 5
dicembre  2002  limitatamente  alle attrezzature individuate ai punti
1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
 
          Note all'art. 20:
              -  Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 36 del
          decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
          93/88/CEE,    97/42/CE    e   1999/38/CE   riguardanti   il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro):
              "8-bis.  Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
          all'allegato  XV,  entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
          di  lavoro  indicate  nel  predetto  allegato, gia' messe a
          disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
          non  soggette  a norme nazionali di attuazione di direttive
          comunitarie    concernenti    disposizioni   di   carattere
          costruttivo,  allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
          considerata un rischio corrispondente".