Art. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao
         e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1.  L'attuazione  della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato  destinati  all'alimentazione  umana,  sara'  informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)   garantire  che  l'etichettatura  dei  prodotti  di  cacao  e  di
cioccolato,  oltre  ad  assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali  diversi  dal  burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente  burro  di  cacao;  nel  primo caso l'etichetta dovra'
contenere  la  dizione  "cioccolato"  mentre  nel secondo caso potra'
essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b)  individuare  meccanismi  di  certificazione  di  qualita'  per  i
prodotti  tipici  che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la
produzione di cioccolato.
 
          Note all'art. 28:
              -  La  direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca
          "Direttiva  del Parlamento europeo e del consiglio relativa
          ai   prodotti   di   cacao   e   di   cioccolato  destinati
          all'alimentazione   umana"  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
          3 agosto 2000, n. L 197.