Art. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni
aspetti  del  diritto  d'autore e dei diritti connessi nella societa'
                         dell'informazione).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
al  fine  di  dare  organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare
e  coordinare  le  disposizioni  vigenti  dell'ordinamento interno in
materia  di  diritto  d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la
legge  22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme
derivanti  dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei
principi  e  criteri  direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre
che dei seguenti:
a)  ridefinire  l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli
autori  e  dei  titolari  dei  diritti  connessi, specificando che lo
stesso   concerne   ogni  forma  di  riproduzione,  anche  indiretta,
temporanea o parziale;
b)  ridefinire  il  diritto  esclusivo  di  comunicazione al pubblico
spettante  all'autore,  tenendo  conto  dei modi di comunicazione con
filo  o  senza  filo, anche con riferimento alla messa a disposizione
del  pubblico  delle  opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico,
il  diritto  esclusivo  di  autorizzare  la  messa a disposizione del
pubblico,  in  modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel
momento   individualmente  prescelti,  rispettivamente  agli  artisti
interpreti  ed  esecutori,  nonche'  ai  produttori di fonogrammi, di
opere   cinematografiche   ed   audiovisive,  ed  agli  organismi  di
diffusione radiotelevisiva;
d)  ridefinire  il  diritto  di  distribuzione spettante agli autori,
rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo
atto  di  trasferimento di proprieta' nell'Unione europea, effettuato
dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e)  ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione  e  comunicazione  al  pubblico, esercitando le opzioni
previste  dall'articolo  5  della direttiva senza peraltro trascurare
l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f)   rideterminare   il  regime  della  protezione  giuridica  contro
l'elusione  dei  meccanismi tecnologici per la protezione del diritto
d'autore  e  dei  diritti  connessi,  prevedendo  adeguati obblighi e
divieti;
g)   prevedere   un'adeguata  protezione  giuridica  a  tutela  delle
informazioni  sul  regime  dei  diritti, stabilendo idonei obblighi e
divieti.
 
          Note all'art. 30:
              - La  direttiva del 22 maggio 2001, n. 2001/29 CE reca:
          "Direttiva   del   Parlamento   europeo   e  del  consiglio
          sull'armonizzazione  di taluni aspetti del diritto d'autore
          e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione" e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio".