Art. 30. (Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti: a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale; b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti; c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonche' ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva; d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprieta' nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso; e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore; f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti; g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
Note all'art. 30: - La direttiva del 22 maggio 2001, n. 2001/29 CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione" e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".