Art. 41.
(Delega   al  Governo  per  l'attuazione  integrale  della  direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre   1996,   sulla   prevenzione   e  la  riduzione  integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  estensione  delle  disposizioni del citato decreto legislativo n.
372  del  1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b)  indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
 
          Note all'art. 41:
              -  La  direttiva 96/61/CE direttiva del Consiglio sulla
          prevenzione  e  la riduzione integrate dell'inquinamento e'
          pubblicata  nella  G.U.C.E.  10  ottobre  1996,  n.  L 257.
          Entrata in vigore 30 ottobre1996.
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre 1999, n.
          252.  Attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.