Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
Note all'art. 41: - La direttiva 96/61/CE direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. Entrata in vigore 30 ottobre1996. - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252. Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.