Art. 44.
              (Installazione di generatori di calore).
1.  L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.
 
          Note all'art. 44:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,   n.   412   "Regolamento   recante   norme   per  la
          progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    e   la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art.  4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993 n. 242,
          supplemento ordinario.
              -  Si  riporta il comma 10 dell'art. 5, come modificato
          dalla presente legge:
              "10.  In  tutti  i  casi  di  nuova  installazione o di
          ristrutturazione   dell'impianto  termico,  che  comportino
          l'installazione  di  generatori  di  calore individuali che
          rientrano   nel   campo  di  applicazione  della  direttiva
          90/396/CEE  del  29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
          generatori   muniti   di  marcatura  CE.  In  ogni  caso  i
          generatori  di  calore  di tipo B1 (secondo classificazione
          della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
          locali  abitati  devono  essere  muniti  all'origine  di un
          dispositivo  di  sicurezza dello scarico dei prodotti della
          combustione,  secondo  quanto  indicato nella norma tecnica
          UNI-CIG EN 297 del 1996".
              -  Il  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 reca:
          "Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per:
                a) "convenzioni internazionali":
                  1)    La    convenzione   internazionale   per   la
          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
          1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
          e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
          successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
          emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di
          seguito denominata "Solas 1974";
                  2)  la  convenzione  internazionale  sulle linee di
          massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
          777  entrato  in  vigore  il  21 luglio  1968, e successivi
          emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
          con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
          n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del
          17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
                b) "codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra":  il
          codice  sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
          nave oggetto degli strumenti della organizzazione marittima
          internazionale I.M.O. (Code on Intact Stability), contenuto
          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'assemblea
          dell'organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo
          modificato alla data del 17 marzo 1998;
                c) "codice  per  le  unita'  veloci (HSC)": il codice
          internazionale   di   sicurezza   per   le   unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)
          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
          con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel
          testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
                d) "GMDSS":   il   sistema  globale  di  sicurezza  e
          soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety
          System), definito nel capitolo IV della "Solas 1974";
                e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri;
                f) "unita'  veloce  da  passeggeri": una unita veloce
          come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della "Solas
          1974",  che  trasporti  piu' di dodici passeggeri; non sono
          considerate   unita'   veloci  da  passeggeri  le  navi  da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando:
                  1)  il  loro  dislocamento  rispetto  alla linea di
          galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri
          cubi;
                  2)  la  loro  velocita'  massima, come definita dal
          paragrafo  1.4.30  del  codice  per  le  unita' veloci (HSC
          Code), sia inferiore ai venti nodi;
                g) "nave  nuova":  una  nave la cui chiglia sia stata
          impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di
          costruzione, alla data del 1 luglio 1998 o successivamente.
          Per  equivalente  stadio di costruzione si intende lo stato
          in cui:
                  1)  ha inizio la costruzione identificabile con una
          nave specifica;
                  2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o
          dell'uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il
          materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due
          valori;
                h) "nave  esistente":  una  nave che non sia una nave
          nuova;
                i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
                  1)  il  comandante,  ne' un membro dell'equipaggio,
          ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
                  2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
                l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un  galleggiamento  all'85%  della  piu' piccola altezza di
          costruzione  misurata  dal  limite  superiore della chiglia
          oppure  la  lunghezza  misurata  dalla  faccia prodiera dei
          dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
          predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza  e maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale
          si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al
          galleggiamento del piano di costruzione;
                m) "altezza  di  prora":  l'altezza di prora definita
          dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
          verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il
          galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo
          assegnato  e  l'assetto  di progetto, e la faccia superiore
          del ponte esposto a murata;
                n) "nave  con  ponte completo": una nave provvista di
          un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,
          dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di
          tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e
          sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
          sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
          alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo' essere un ponte
          stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,
          completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita'  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di
          chiusura stagni alle intemperie;
                o) "viaggio  internazionale": un viaggio per mare dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa;
                p) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato
          membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato
          membro;
                q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
          classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno  o,
          eventualmente, per un periodo specifico;
                r) "area  portuale": un'area che si estende fino alle
          strutture   portuali   permanenti   piu'   periferiche  che
          costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino
          ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che
          proteggono un estuario o un area protetta affine;
                s) "luogo   di   rifugio":  qualsiasi  area  protetta
          naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come
          rifugio  da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
          condizioni di pericolo;
                t) "amministrazione"  il  Ministero  dei  trasporti e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto;
                u) "Autorita'  marittime": comandi periferici secondo
          funzioni  delegate  con  direttive del comando generale del
          Corpo delle capitanerie di porto;
                v) "Stato  ospite":  lo Stato membro dai cui porti, o
          verso  i  cui  porti una nave o una unita' veloce, battente
          bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua
          viaggi nazionali;
                z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
          a  norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
          n. 314;
                aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
                bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
          a  un  terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
          un determinato periodo".