Art. 50.
(Delega  al  Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni  comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
                prodotti e tecnologie a duplice uso).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie,  e  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'articolo  1,  un decreto
legislativo  ai  fini  del  riordino  e  della  semplificazione delle
procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie
a  duplice  uso,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle disposizioni
comunitarie  in  materia,  nonche'  dei  seguenti  principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22
giugno  2000,  e  alle  altre  disposizioni comunitarie, nonche' agli
accordi  internazionali gia' adottati o che saranno adottati entro il
termine di esercizio della delega stessa;
b)  disciplina  unitaria  della  materia  dei prodotti a duplice uso,
coordinando   le   norme   legislative   vigenti   e   apportando  le
integrazioni,  modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d)  previsione  delle  procedure eventualmente adottabili nei casi di
divieto  di  esportazione  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  o di
rispetto  per  i  diritti  dell'uomo,  dei prodotti a duplice uso non
compresi  nell'elenco  di  cui  all'allegato I del citato regolamento
(CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e)  previsione  di  misure  sanzionatorie  effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni.
2.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo'
emanare  disposizioni  correttive  e integrative del medesimo decreto
legislativo.
 
          Note all'art. 50:
              -  Il  regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000
          del  Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario di
          controllo  delle  esportazioni  di  prodotti e tecnologie a
          duplice uso e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n.
          L 159.