Art. 51.
     (Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.    3-bis.    -    (Principi    generali    sulle   trasmissioni
transfrontaliere).  - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati
membri  dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai
sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio,
del   30   giugno   1997,   sono   tenute  al  rispetto  delle  norme
dell'ordinamento  giuridico  italiano  applicabili al contenuto delle
trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2.  Salvi  i  casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di
ricezione  e  non  viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive  provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  per ragioni
attinenti  ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la
sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi
di  violazioni,  gia'  commesse  per  almeno  due volte nel corso dei
dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi  che  possano  nuocere  gravemente  allo  sviluppo  fisico,
mentale  o  morale  dei  minorenni,  in  particolare di programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi  che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei  minorenni,  a  meno  che  la  scelta  dell'ora di trasmissione o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si
trovano   nell'area   di  diffusione  assistano  normalmente  a  tali
programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di
razza, sesso, religione o nazionalita'.
4.  I  provvedimenti  di cui al comma 3 vengono adottati e notificati
alla  Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per
le  garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici
giorni  dalla  notifica  per iscritto all'emittente televisiva e alla
stessa  Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che
la stessa Autorita' intende adottare.
5.  Le  emittenti  sottoposte alla giurisdizione italiana non possono
esercitare  i  diritti  esclusivi  di trasmissione televisiva da esse
acquisiti  dopo  il  30  luglio  1997 su eventi che, nel rispetto del
diritto  comunitario  vigente,  siano stati dichiarati di particolare
importanza  per  la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea,
in  modo  da  privare  una parte importante del pubblico residente in
tale  Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale
liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di
ragioni  di  pubblico  interesse,  in differita integrale o parziale,
secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa
di  tale  Stato,  quale  risultante  dalla  Gazzetta  Ufficiale delle
Comunita' europee".
 
          Note all'art. 51:
              -  La  legge  31 luglio 1997, n. 249 reca: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive".
              -  La  legge 30 aprile 1998, n. 122 reca: "Differimento
          di  termini  previsti  dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249,
          relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
          nonche'   norme   in   materia   di   programmazione  e  di
          interruzioni pubblicitarie televisive.