Art. 54.
(Misure  relative  all'attuazione  della  programmazione cofinanziata
           dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1.  Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987,  n.  183,  e'  autorizzato  a destinare, a valere sulle proprie
disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro
annui,   per   l'attivazione  ed  il  potenziamento  del  sistema  di
monitoraggio,   di   pagamento   e   di  controllo  degli  interventi
cofinanziati   dall'Unione   europea,   nonche'   per  lo  studio  di
particolari  problematiche connesse con il finanziamento del bilancio
comunitario,  anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le
competenze  delle  amministrazioni  interessate  in relazione ai loro
interventi.
2.   Al   fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie  relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il
fondo  di  rotazione  di cui al comma 1 e' autorizzato ad anticipare,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  su richiesta del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le  quote dei
contributi  comunitari  e  statali previste per il biennio 2000-2001.
Per   le  annualita'  successive,  il  fondo  procede  alle  relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
3.  Per  il  reintegro  delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma  2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle
spese   effettivamente   sostenute  e,  per  la  parte  statale,  con
imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore dei medesimi
programmi  nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987.
 
          Note all'art. 54:
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari". L'art. 5 cosi' recita:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma  1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".