Art. 55.
                  (Istituti di moneta elettronica).
1.  Ai  fini  dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000,  in  materia  di istituti di moneta elettronica, al testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  di cui al decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n. 385, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis)  "istituti  di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle
banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter)  "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un
credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia  memorizzato  su un
dispositivo  elettronico,  emesso previa ricezione di fondi di valore
non  inferiore  al  valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis.  Non  costituisce  raccolta  del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica";
c) dopo il Titolo V e' inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
Art.  114-bis.  - (Emissione di moneta elettronica). - 1. L'emissione
di  moneta  elettronica  e'  riservata alle banche e agli istituti di
moneta  elettronica.  Gli  istituti  possono  svolgere esclusivamente
l'attivita'    di   emissione   di   moneta   elettronica,   mediante
trasformazione  immediata  dei  fondi  ricevuti. Nei limiti stabiliti
dalla   Banca   d'Italia,  gli  istituti  possono  svolgere  altresi'
attivita'   connesse  e  strumentali,  nonche'  prestare  servizi  di
pagamento;   e'  comunque  preclusa  la  concessione  di  crediti  in
qualunque forma.
2.  La  Banca  d'Italia  iscrive  in un apposito albo gli istituti di
moneta  elettronica  italiani e le succursali in Italia di quelli con
sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3.  Il  detentore  di  moneta  elettronica  ha  diritto di richiedere
all'emittente,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  contratto,  il
rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale
ovvero  mediante  versamento  su  un  conto  corrente, corrispondendo
all'emittente  le  spese  strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione.  Il  contratto  puo'  prevedere  un limite minimo di
rimborso  non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria.
Art.   114-ter.   -   (Autorizzazione  all'attivita'  e  operativita'
transfrontaliera).  -  1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di
moneta  elettronica  all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le
condizioni  previste  dall'articolo  14, comma 1, fatta eccezione per
quanto  previsto  dall'articolo  19,  commi  6  e 7. Agli istituti di
moneta  elettronica  si  applicano  altresi'  i  commi  2,  2-bis e 3
dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a)  in  uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b)  in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3.  Agli  istituti  di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato  comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli  15,  comma  3,  e  16,  comma  3.  Agli  istituti di moneta
elettronica  con  sede  legale  in  uno  Stato  extracomunitario  che
intendono  operare  in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4,
15, comma 4, e 16, comma 4.
Art.  114-quater.  -  (Vigilanza).  -  1.  Agli  istituti  di  moneta
elettronica  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19,
commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56;
nel  Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo
VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di
moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste
dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare
disposizioni  per  sottoporre  a  vigilanza  su  base consolidata gli
istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o
altre  attivita'  finanziarie,  non  sottoposti  a  vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3.  La  Banca  d'ltalia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo  al  valore  nominale  della  moneta  elettronica.  La  Banca
d'Italia,  ai  sensi  dell'articolo  146,  emana disposizioni volte a
favorire   lo  sviluppo  della  moneta  elettronica,  ad  assicurarne
l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo
circuito.
Art. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La Banca d'Italia puo' esentare
gli  istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni
previste  dal  presente  titolo,  quando  ricorrono  una o piu' delle
seguenti  condizioni:  br;  a)  l'importo  complessivo  della  moneta
elettronica   emessa  dall'istituto  di  moneta  elettronica  non  e'
superiore  all'ammontare  massimo  stabilito  dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria;
b)  la  moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
e'  accettata  in  pagamento  esclusivamente  da soggetti controllati
dall'istituto,  che  svolgono  funzioni  operative  o  altre funzioni
accessorie  connesse  con  la moneta elettronica emessa o distribuita
dall'istituto,  da  soggetti  controllanti  l'istituto emittente e da
altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c)  la  moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
e'  accettata  in  pagamento  solo  da un numero limitato di imprese,
individuate  in  base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto
finanziario o commerciale con l'istituto.
2.   Ai  fini  dell'esenzione  prevista  dal  comma  1,  gli  accordi
contrattuali  devono  prevedere  un limite massimo al valore nominale
della  moneta  elettronica  a  disposizione  di  ciascun  cliente non
superiore  all'importo  stabilito dalla Banca d'Italia in conformita'
alla disciplina comunitaria.
3.  Gli  istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d)  all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo
bancario;"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "degli  istituti di moneta
elettronica";
e) dopo l'articolo 131 e' inserito il seguente:
"Art.  131-bis.  -  (Abusiva  emissione  di moneta elettronica). - 1.
Chiunque  emette  moneta  elettronica senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis e' sostituito dal seguente:
"Art.  132-bis.  -  (Denunzia  al  pubblico  ministero) - 1. Se vi e'
fondato  sospetto  che  una societa' svolga attivita' di raccolta del
risparmio,  attivita'  bancaria,  attivita'  di  emissione  di moneta
elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130,
131,  131-bis  e  132,  la  Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi
(UIC)  possono  denunziare  i  fatti  al  pubblico  ministero ai fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  2409  del
codice civile";
g) all'articolo 133:
1)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   "(Abuso  di
denominazione)";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o   comunicazione   rivolta  al  pubblico,  dell'espressione  "moneta
elettronica"  ovvero  di  altre  parole  o locuzioni, anche in lingua
straniera,  idonee  a  trarre  in  inganno  sulla legittimazione allo
svolgimento  dell'attivita'  di  emissione  di  moneta elettronica e'
vietato  a  soggetti  diversi  dagli istituti di moneta elettronica e
dalle banche";
3)  al  comma  2,  le  parole:  "nel  comma  1" sono sostituite dalle
seguenti:  "nei  commi  1  e  1-bis"  e dopo la parola: "banche" sono
aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta elettronica";
h)  all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," e'
inserita la seguente: "114-quater,".
 
          Note all'art. 55:
              -  La  direttiva n. 2000/46/CE del Parlamento europeo e
          del   Consiglio   riguardante  l'avvio,  l'esercizio  e  la
          vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di
          moneta  elettronica e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre
          2000, n. L 275.
              -  La  direttiva n. 2000/28/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  n. 2000/12/CE
          relativa  all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed
          al  suo  esercizio  e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre
          2000, n. L 275.
              -  Il  decreto  legislativo  1  settembre 1993, n. 385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 11, 96-bis, 133
          e 144, come modificati dalla presente legge:
              "Art.   1   (Definizioni).   -   Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione:
                a) "autorita'    creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale   per  il  credito  e  il  risparmio,  il
          Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria;
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio;
                d) "CONSOB"  indica  la  Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa;
                d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza sui
          fondi pensione;
                e) "ISVAP"  indica  l'Istituto per la vigilanza sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
                g) "Stato  comunitario"  indica lo Stato membro della
          Comunita' europea;
                h) "Stato   extracomunitario"  indica  lo  Stato  non
          membro della Comunita' europea;
                i) "legge   fallimentare"  indica  il  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267;
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno  o  piu'  fra  le  autorita' di vigilanza sulle banche,
          sulle   imprese   di   investimento,   sugli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  sulle imprese di
          assicurazione e sui mercati finanziari;
                m) "Ministro  del  tesoro"  indica  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
                a) "banca  italiana":  la banca avente sede legale in
          Italia;
                b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
          amministrazione  centrale  in un medesimo Stato comunitario
          diverso dall'Italia;
                c) "banca  extracomunitaria":  la  banca  avente sede
          legale in uno Stato extracomunitario;
                d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
                e) "succursale":  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista  di  personalita'  giuridica, di una banca e che
          effettua  direttamente,  in  tutto  o in parte, l'attivita'
          della banca;
                f) "attivita'  ammesse  al  mutuo riconoscimento": le
          attivita' di:
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione;
                  2) operazioni  di prestito (compreso in particolare
          il  credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
          il  factoring,  le  cessioni  di  credito  pro soluto e pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"):
                  3) leasing finanziario;
                  4) servizi di pagamento;
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          (carte   di   credito   "travellers  cheques",  lettere  di
          credito);
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
                  7) operazioni  per  proprio conto o per conto della
          clientela in:
                    strumenti    di   mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.);
                    cambi;
                    strumenti finanziari a termine e opzioni;
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
                    valori mobiliari.
                  8) partecipazione   alle   emissioni  di  titoli  e
          prestazioni di servizi connessi;
                  9) consulenza  alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,   di  strategia  industriale  e  di  questioni
          connesse,  nonche'  consulenza  e  servizi  nel campo delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese;
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking";
                  11) gestione   o   consulenza   nella  gestione  di
          patrimoni;
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
                  13) servizi di informazione commerciale;
                  14) locazione di cassette di sicurezza;
                  15) altre  attivita' che, in virtu' delle misure di
          adattamento   assunte  dalle  autorita'  comunitarie,  sono
          aggiunte  all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989:
                  g) "intermediari  finanziari":  i soggetti iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106;
                  h) "stretti  legami": i rapporti tra una banca e un
          soggetto italiano o estero che:
                    1) controlla la banca;
                    2) e' controllato dalla banca;
                    3) e'   controllato  dallo  stesso  soggetto  che
          controlla la banca;
                    4) partecipa  al  capitale  della banca in misura
          pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
                    5) e'  partecipato  dalla  banca  in  misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
                  h-bis)   "istituti   di  moneta  elettronica  :  le
          imprese,   diverse   dalle   banche,  che  emettono  moneta
          elettronica;
                  h-ter)  "moneta  elettronica  : un valore monetario
          rappresentato  da  un  credito nei confronti dell'emittente
          che  sia  memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
          previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
          monetario  emesso  e  accettato  come mezzo di pagamento da
          soggetti diversi dall'emittente.
              3. La  Banca  d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,
          in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
          di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
          di  evitare  situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
          delle funzioni di vigilanza".
              "Art.  11  (Raccolta  del  risparmio). - 1. Ai fini del
          presente  decreto  legislativo  e'  raccolta  del risparmio
          l'acquisizione  di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma.
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
          ai soggetti diversi dalle banche.
              2-bis.  Non  costituisce  raccolta del risparmio tra il
          pubblico  la  ricezione  di fondi connessa all'emissione di
          moneta elettronica.
              3. Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche con
          riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
          in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
          il pubblico quella effettuata:
                a) presso soci e dipendenti;
                b) presso   societa'   controllanti,   controllate  o
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice civile e
          presso controllate da una stessa controllante.
              4. Il divieto del comma 2 non si applica:
                a) agli     Stati    comunitari,    agli    organismi
          internazionali   ai  quali  aderiscono  uno  o  piu'  Stati
          comunitari,  agli  enti  pubblici  territoriali ai quali la
          raccolta   del   risparmio   e'  consentita  in  base  agli
          ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
                b) agli  Stati  extracomunitari  e ai soggetti esteri
          abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
                c) alle  societa'  per  azioni  e  in accomandita per
          azioni  per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
          codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
                c-bis) alle  societa'  cooperative  per  la  raccolta
          effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
                d) alle  societa' e agli enti con titoli negoziati in
          un   mercato   regolamentato  per  la  raccolta  effettuata
          mediante titoli anche obbligazionari;
                d-bis) agli  enti  sottoposti  a  forme  di vigilanza
          prudenziale individuati dal CICR;
                e) alle  imprese  per  la raccolta effettuata tramite
          banche  ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
          che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
                f) agli   enti   sottoposti   a  forme  di  vigilanza
          prudenziale   che   svolgono   attivita'   assicurativa   o
          finanziaria,   per   la   raccolta  a  essi  specificamente
          consentita da disposizioni di legge;
                g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
          previste  dalla  legge  30 aprile  1999,  n.  130,  per  la
          raccolta effettuata ai sensi della medesima legge;
              4-bis.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri per la
          raccolta  effettuata  dai  soggetti  indicati nelle lettere
          c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche
          all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva
          dell'attivita'  bancaria  stabilita  dall'art.  10.  Per la
          raccolta  effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d)
          e  d-bis),  le  disposizioni  del  CICR possono derogare ai
          limiti  previsti dal primo comma dell'art. 2410, del codice
          civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
          sentita  la  CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
          durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta
          puo' essere effettuata.
              5.  Nei  casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis),
          d),  d-bis),  e) e f) sono comunque precluse la raccolta di
          fondi   a   vista   e  ogni  forma  di  raccolta  collegata
          all'emissione  o  alla  gestione  di  mezzi  di pagamento a
          spendibilita' generalizzata".
              "Art.  96-bis  (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia
          effettuano  i  rimborsi  nei  casi  di  liquidazione coatta
          amministrativa  delle  banche autorizzate in Italia. Per le
          succursali  di  banche  comunitarie operanti in Italia, che
          abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
          italiano,  i  rimborsi  hanno  luogo  nei  casi  in cui sia
          intervenuto   il   sistema   di  garanzia  dello  Stato  di
          appartenenza.  I  sistemi  di  garanzia  possono  prevedere
          ulteriori casi e forme di intervento.
              2.  I  sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle
          succursali  comunitarie delle banche italiane; essi possono
          altresi'   prevedere   la   tutela  dei  depositanti  delle
          succursali extracomunitarie delle banche italiane.
              3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
          acquisiti  dalle  banche con obbligo di restituzione, sotto
          forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
          circolari   e   agli   altri  titoli  di  credito  ad  essi
          assimilabili.
              4. Sono esclusi dalla tutela:
                a) i  depositi  e  gli  altri  fondi  rimborsabili al
          portatore:
                b) le   obbligazioni   e   i   crediti  derivanti  da
          accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
                c) il  capitale  sociale,  le  riserve  e  gli  altri
          elementi patrimoniali della banca;
                d)  i  depositi derivanti da transazioni in relazione
          alle  quali  sia  intervenuta  una  condanna  per  i  reati
          previsti   negli  articoli  648-bis  e 648-ter  del  codice
          penale;
                e) i  depositi  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          degli  enti  regionali, provinciali, comunali e degli altri
          enti pubblici territoriali;
                f)  i  depositi  effettuati  da  banche in nome e per
          conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
                g) i  depositi  delle  societa'  finanziarie indicate
          nell'art.  59,  comma  1,  lettera  b),  delle compagnie di
          assicurazione;  degli  organismi di investimento collettivo
          del  risparmio;  di  altre  societa'  dello  stesso  gruppo
          bancario; degli istituti di moneta elettronica;
                h) i   depositi,   anche  effettuati  per  interposta
          persona,  dei  componenti  gli  organi  sociali e dell'alta
          direzione   della  banca  o  della  capogruppo  del  gruppo
          bancario:
                i) i   depositi,   anche  effettuati  per  interposta
          persona,  dei  soci che detengano almeno il 5 per cento del
          capitale sociale della banca;
                l)  i depositi per i quali il depositante ha ottenuto
          dalla  banca,  a titolo individuale, tassi e condizioni che
          hanno  concorso  a  deteriorare  la  situazione finanziaria
          della  banca,  in  base  a  quanto accertato dai commissari
          liquidatori.
              5.   Il   limite   massimo   di  rimborso  per  ciascun
          depositante  non  puo'  essere  inferiore  a  lire duecento
          milioni.
              6.  Sono  ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai
          sensi  del  comma  4,  che  possono essere fatti valere nei
          confronti    della    banca    in    liquidazione    coatta
          amministrativa,  secondo  quanto previsto dalla sezione III
          del presente titolo.
              7.  Il  rimborso  e' effettuato, sino all'ammontare del
          controvalore  di  20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del
          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa. Il
          termine  puo'  essere  prorogato  dalla  Banca d'Italia, in
          circostanze  eccezionali o in casi speciali, per un periodo
          complessivo  non  superiore  a nove mesi. La Banca d'Italia
          stabilisce    modalita'   e   termini   per   il   rimborso
          dell'ammontare  residuo  dovuto  ed  aggiorna  il limite di
          20.000  ECU  per  adeguarlo  alle eventuali modifiche della
          normativa comunitaria.
              8.  I  sistemi  di  garanzia subentrano nei diritti dei
          depositanti  nei  confronti  della  banca  in  liquidazione
          coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
          entro  tali  limiti,  percepiscono  i riparti erogati dalla
          liquidazione  in  via  prioritaria  rispetto ai depositanti
          destinatari dei rimborsi medesimi".
              "Art.  133  (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
          denominazione   o   in   qualsiasi   segno   distintivo   o
          comunicazione  rivolta  al  pubblico, delle parole "banca ,
          "banco  ,  "credito  ,  "risparmio ovvero di altre parole o
          locuzioni,  anche  in  lingua straniera, idonee a trarre in
          inganno     sulla     legittimazione    allo    svolgimento
          dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
          banche.
              1-bis.  L'uso, nella denominazione o in qualsiasi segno
          distintivo    o    comunicazione   rivolta   al   pubblico,
          dell'espressione "moneta elettronica ovvero di altre parole
          o  locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
          inganno     sulla     legittimazione    allo    svolgimento
          dell'attivita'   di  emissione  di  moneta  elettronica  e'
          vietato   a  soggetti  diversi  dagli  istituti  di  moneta
          elettronica e dalle banche.
              2.  La  Banca  d'Italia  determina  in  via generale le
          ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
          o  in  base  a  elementi di fatto, le parole o le locuzioni
          indicate  nei  commi 1 e 1-bis possono essere utilizzate da
          soggetti  diversi  dalle  banche e dagli istituti di moneta
          elettronica.
              3.  Chiunque  contravviene  al  disposto del comma 1 e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          due  milioni  a  lire  venti milioni. La stessa sanzione si
          applica  a  chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
          qualsiasi  forma, induce in altri il falso convincimento di
          essere  sottoposto  alla  vigilanza della Banca d'Italia ai
          sensi dell'art. 107".
              "Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). -
          1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che svolgono funzioni di
          amministrazione  o  di direzione, nonche' dei dipendenti e'
          applicabile  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          un  milione  a  lire  cinquanta  milioni per l'inosservanza
          delle  norme  degli  articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3,
          34,  comma  2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66,
          67,  68, 106,  commi  6  e  7,  107,  109,  commi  2  e  3,
          114-quater,  145,  comma 3,  147  e  161,  comma 5, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie.
              2.  Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
          ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  controllo per la
          violazione  delle  norme  e delle disposizioni indicate nel
          medesimo  comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
          fossero   osservate  da  altri.  Per  la  violazione  degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
          prevista dal comma 1.
              3.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire due milioni a
          lire  venticinque  milioni  per  l'inosservanza delle norme
          contenute  negli  articoli  116  e  123  o  delle  relative
          disposizioni   generali   o   particolari  impartite  dalle
          autorita' creditizie.
              4.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione   amministrativa  pecuniaria  fino  a  lire  cento
          milioni  per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
          128,  comma  1,  ovvero  nel caso di ostacolo all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
          La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
          artificioso  di un unico contratto di credito al consumo in
          una  pluralita'  di  contratti  dei quali almeno uno sia di
          importo  inferiore  al  limite inferiore previsto dall'art.
          121, comma 4, lettera a).
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti  dai  commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
          che  operano  sulla  base  di  rapporti  che ne determinano
          l'inserimento  nell'organizzazione  della  banca,  anche in
          forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".