Art. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
                         minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c)  l'indicazione  della  composizione  analitica,  risultante dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39
          reca  "Attuazione  della direttiva 80/777/CEE relativa alla
          utilizzazione   e   alla  commercializzazione  delle  acque
          minerali naturali.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 1, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  11  (Etichette).  -  1.  Sulle  etichette  o sui
          recipienti  delle  acque  minerali  naturali debbono essere
          riportate le seguenti indicazioni:
                a) "acqua  minerale  naturale integrata, se del caso,
          con le seguenti menzioni:
                  1)  "totalmente degassata , se l'anidride carbonica
          libera   presente   alla   sorgente   e'  stata  totalmente
          eliminata;
                  2)   "parzialmente   degassata   ,   se  l'anidride
          carbonica   libera   presente   alla   sorgente   e'  stata
          parzialmente eliminata;
                  3)  "rinforzata  col  gas  della  sorgente  , se il
          tenore  di  anidride  carbonica  libera,  proveniente dalla
          stessa  falda  o  giacimento,  e'  superiore a quello della
          sorgente;
                  4)  "aggiunta  di anidride carbonica , se all'acqua
          minerale  naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non
          prelevata dalla stessa falda o giacimento;
                  5)  "naturalmente gassata o "effervescente naturale
          ,  se  il  tenore di anidride carbonica libera, superiore a
          250  mg/l,  e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto
          della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride
          carbonica,  proveniente  dalla  stessa  falda  o giacimento
          dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle
          operazioni  che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle
          tolleranze tecniche abituali;
                b) la  denominazione  dell'acqua minerale naturale ed
          il  nome  della sorgente ed il luogo di utilizzazione della
          stessa;
                c)   l'indicazione   della   composizione  analitica,
          risultante  dalle  analisi  effettuate,  con  i  componenti
          caratteristici;
                d) la  data  in cui sono state eseguite le analisi di
          cui  al  punto  precedente e il laboratorio presso il quale
          dette analisi sono state effettuate;
                e) il contenuto nominale;
                f)  il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
                g) il termine minimo di conservazione;
                h) la  dicitura  di  identificazione del lotto, salvo
          quanto  previsto  all'art.  13,  comma  6,  lettera a), del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
                i)   informazioni  circa gli eventuali trattamenti di
          cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".