Articolo 11
                     (Informazione al pubblico)

   1.  Le  regioni  provvedono  affinche'  il pubblico e le categorie
interessate  siano  informati,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo  4  agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido di zolfo
nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con
frequenza  almeno  giornaliera  e,  nel  caso  dei  valori  orari, se
possibile,  ogni  ora.  Le  regioni  forniscono,  inoltre, in caso di
superamento   della   soglia  di  allarme,  le  informazioni  di  cui
all'allegato  I,  sezione  III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
 
             Note all'art. 11:
             -  L'art.  11  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' il seguente:
             "Art.  11  (Informazione al pubblico). - 1. Lo Stato, le
          regioni,  le  province,  i  comuni  e gli altri enti locali
          garantiscono,    ciascuno    nell'ambito    delle   proprie
          competenze,  che  informazioni  aggiornate  sulla  qualita'
          dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai
          sensi  dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a
          disposizione   del   pubblico,   nonche'   degli  organismi
          interessati.
             2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere
          chiare, comprensibili e accessibili.".
             -  L'art.  10  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' il seguente:
             "Art.  10  (Misure  applicabili  in  caso di superamento
          delle  soglie  d'allarme). - 1. Qualora le soglie d'allarme
          vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai
          sensi  dell'art.  7  garantiscono che siano prese le misure
          necessarie  per  informare la popolazione secondo i criteri
          stabiliti  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera d).
          Inoltre  trasmettono immediatamente a titolo provvisorio, i
          dati  relativi  ai  livelli  registrati e alla durata degli
          episodi  di  inquinamento  al  Ministero  dell'ambiente che
          provvede  a trasmetterli alla Commissione europea entro tre
          mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.".