Articolo 6
(Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini)

   1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati:
   a)  i  valori  limite  per la protezione della salute umana per il
   biossido  di  zolfo,  i  margini  di  tolleranza,  le modalita' di
   riduzione  di  tale  margine  e la data alla quale i valori limite
   devono essere raggiunti;
   b)  il  valore limite per la protezione degli ecosistemi e la data
   alla quale tale valore limite deve essere raggiunto.
   2.  Nell'allegato  I, sezione II, e' indicata la soglia di allarme
per il biossido di zolfo.