ART. 4 (L)
                     (Anticipazione delle spese)

   1.  Le  spese  del processo penale sono anticipate dall'erario, ad
eccezione  di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e
di  quelle  relative  alla  pubblicazione  della  sentenza,  ai sensi
dell'articolo  694,  comma  1,  del  codice  di  procedura  penale  e
dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   2.  Se  la  parte  e'  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato,
l'erario  anticipa  anche  le  spese relative agli atti chiesti dalla
parte  privata,  secondo  le  previsioni della parte III del presente
testo unico. .bil;
 
          Note all'art. 4:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 694, comma 1, del
          codice di procedura penale:
              "1.  Il  direttore  o vice direttore responsabile di un
          giornale  o  periodico  deve  pubblicare,  senza diritto ad
          anticipazione  o  a  rifusione di spese, non piu' tardi dei
          tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine
          dall'autorita'  competente per l'esecuzione, la sentenza di
          condanna  irrevocabile  pronunciata  contro di lui o contro
          altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.".+
              -  Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si
          veda  la  nota  all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art.
          76:
              "Art.  76.  (Pubblicazione  della  sentenza applicativa
          della  condanna).  -  1. La pubblicazione della sentenza di
          condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e'
          stata  applicata  la sanzione. Si osservano le disposizioni
          di  cui  all'art.  694,  commi  2,  3  e  4,  del codice di
          procedura penale.".