ART. 5 (L)
                 (Spese ripetibili e non ripetibili)

  1. Sono spese ripetibili:

a) le  spese  di  spedizione,  i diritti e le indennita' di trasferta
   degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le  spese  relative alle trasferte per il compimento di atti fuori
   dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli  onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per
   l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le  spese  per  la  demolizione di opere abusive e la riduzione in
   pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.

  2. Sono spese non ripetibili:

a) le  indennita'  dei  magistrati  onorari, dei giudici popolari nei
   collegi di assise e degli esperti;
b) le  spese  relative alle trasferte dei magistrati professionali di
   corte  di  assise  per  il dibattimento tenuto in luogo diverso da
   quello di normale convocazione.
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura
penale,  non  sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e
per le estradizioni da e per l'estero.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 696 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto
          internazionale   generale).   -   1.  Le  estradizioni,  le
          rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali
          straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle sentenze penali
          italiane  e  gli altri rapporti con le autorita' straniere,
          relativi  all'amministrazione  della  giustizia  in materia
          penale,  sono  disciplinati  dalle  norme della Convenzione
          europea  di  assistenza  giudiziaria  in  materia firmata a
          Strasburgo  il  20 aprile  1959  e  dalle altre norme delle
          convenzioni  internazionali  in vigore per lo Stato e dalle
          norme di diritto internazionale generale.
              2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente,
          si applicano le norme che seguono.".