ART. 7 (R)
                       (Rogatorie all'estero)

   1.   Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  696,  del  codice  di
procedura   penale,   le  spese  per  le  rogatorie  all'estero  sono
disciplinate dal presente testo unico.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Per  il  testo dell'art. 696 del codice di procedura
          penale si veda nota all'art. 5.