Art. 29
                          Norme di garanzia

  1.  La  corretta applicazione del titolo II del presente decreto e'
assicurata   anche   mediante   l'attivazione   delle   procedure  di
raffreddamento  dei  conflitti  previste  dall'articolo 8 del decreto
sulle procedure.
  2.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle materie regolate dal
presente  decreto  e  dall'accordo  quadro  di  amministrazione siano
rilevate,  in  sede centrale o periferica, violazioni delle procedure
del  sistema  delle  relazioni  sindacali  di  cui  all'articolo 23 o
insorgano  conflitti  fra  le  amministrazioni  e  le  Organizzazioni
sindacali  nazionali  sulla  loro  corretta applicazione, puo' essere
formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui
al  comma  3,  richiesta scritta di esame della questione controversa
con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di
diritto  sui  quali  la  stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla  richiesta,  la  predetta  commissione procede ad un esame della
questione  controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito
a  far  data  dal  giorno  in cui e' stata formulata la richiesta, al
quale   le  parti  si  conformano,  che  successivamente  e'  inviato
all'ufficio  nel  quale  la  controversia  stessa e' insorta. Di tale
parere  e'  data  conoscenza  a  tutte le sedi centrali e periferiche
dell'amministrazione.
  3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per  i  fini  di  cui  al  comma  2, una commissione presieduta da un
rappresentante  dell'amministrazione  e  composta  in  pari numero da
rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna
delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo
recepita dal presente decreto.
  4.  Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti
degli  uffici  centrali  e  periferici  delle amministrazioni o dalle
Organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente   decreto,   devono  essere  inoltrate  all'ufficio  per  le
relazioni   sindacali  di  ciascuna  amministrazione,  che  cura  gli
adempimenti conseguenti.
 
          Nota all'art. 29:
              -Si   trascrive   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
              "Art.  8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
          1.   Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale  omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente   della   Repubblica   di  cui  all'art.  2,  le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono   a  reciproci  scambi  di  informazione,  anche
          attraverso apposite riunioni.
              2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di
          cui  all'art. 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento
          dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle
          rispettive  Amministrazioni  in  sede di applicazione delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  del Presidente della
          Repubblica  di  cui al medesimo art. 2. Ai predetti fini in
          sede   di  contrattazione,  per  le  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento   civile,  presso  le  singole  amministrazioni
          vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
              3.  Qualora  in sede di applicazione delle disposizioni
          contenute  nei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   all'art.  2  insorgano  contrasti  interpretativi  di
          rilevanza  generale  per  tutto il personale interessato, i
          soggetti   di   cui   al   predetto   art.   2,   ossia  le
          amministrazioni,  le  organizzazioni sindacali e le sezioni
          COCER,  per  il  tramite  dei rispettivi Comandi generali o
          dello  stato maggiore  della  Difesa,  possono ricorrere al
          Ministro  per  la  funzione pubblica, formulando apposita e
          puntuale  richiesta  motivata  per  l'esame della questione
          interpretativa  controversa.  Il  Ministro  per la funzione
          pubblica  entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo
          aver  acquisito  le  risultanze  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti
          l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
          ovvero  alle delegazioni che partecipano alle concertazioni
          di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2. L'esame
          della  questione  interpretativa  controversa  di interesse
          generale  deve  espletarsi nel termine di trenta giorni dal
          primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle
          citate  delegazioni,  il Ministro per la funzione pubblica,
          ai  sensi  dell'art.  27,  primo  comma, n. 2), della legge
          29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          provvede  ad  emanare  conseguenti direttive contenenti gli
          indirizzi   applicativi   per   tutte   le  Amministrazioni
          interessate".