Art. 29 Norme di garanzia 1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure. 2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione. 3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto. 4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.
Nota all'art. 29: -Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195: "Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'art. 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive Amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo art. 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto art. 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le Amministrazioni interessate".