Art. 37. Buono-pasto 1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
Nota all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: "Art. 35 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 maggio, 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati. L'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove inferiore, a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000. 3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".