Art. 37.
                             Buono-pasto
  1.  Il  buono  pasto  giornaliero  di cui l'articolo 35 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
 
          Nota all'art. 37:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  32 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
              "Art.  35  (Buono-pasto).  -  1. Qualora  ricorrano  le
          condizioni  previste  dall'art.  2,  comma  1,  della legge
          18 maggio,  1989,  n.  203,  nelle fattispecie disciplinate
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della stessa legge,
          allorche'  si  provvede  ricorrendo  ad  esercizi  privati.
          L'onere  a  carico  dell'Amministrazione  e'  elevato,  ove
          inferiore,  a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  Le  Amministrazioni,  nelle condizioni previste dal
          comma  precedente,  possono  anche  provvedere  tramite  la
          concessione  di  un buono-pasto giornaliero dell'importo di
          L. 9.000.
              3.  L'onere  derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei
          limiti  degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
          di bilancio".