Art 18. (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99) 1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, e' abrogato. 2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio professionale".
Note all'art. 18: - La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il testo dell'art. 2 come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Prestazioni di servizi professionali). - Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' a secondo le modalita' stabilite dal presente titolo". - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore". Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, come modificato dalla presente legge: "Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario: 1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia; 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3) essere di condotta specchiatissima ed illibata; 4) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriomente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8; 6) essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 7) avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione."