Art 18.
(Esecuzione  della  sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
           europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
   1.  L'articolo  2,  secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n.
31,  in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, e' abrogato.
   2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  gennaio  1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola:
"residenza"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  il  proprio domicilio
professionale".
 
             Note all'art. 18:
                 -  La  legge  9 febbraio  1982,  n. 31 reca: "Libera
          prestazione  di  servizi  da parte degli avvocati cittadini
          degli  Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il
          testo dell'art. 2 come modificato dalla presente legge:
                   "Art.  2 (Prestazioni di servizi professionali). -
          Le  persone  di  cui  all'art. 1 sono ammesse all'esercizio
          delle   attivita'   professionali  dell'avvocato,  in  sede
          giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita'
          a secondo le modalita' stabilite dal presente titolo".
                 - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 22
          gennaio 1934, n. 36 reca: "Ordinamento delle professioni di
          avvocato  e procuratore". Si riporta il testo dell'art. 17,
          primo comma, come modificato dalla presente legge:
                 "Per   l'iscrizione  nell'albo  dei  procuratori  e'
          necessario:
                   1)    essere   cittadino   italiano   o   italiano
          appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
                   2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
                   3) essere di condotta specchiatissima ed illibata;
                   4)    essere   in   possesso   della   laurea   in
          giurisprudenza  conferita  o  confermata in una universita'
          della Repubblica;
                   5)  avere compiuto lodevolmente e proficuamente un
          periodo   di   pratica,   frequentando   lo  studio  di  un
          procuratore  ed  assistendo  alle  udienze  civili e penali
          della  Corte  d'appello o del Tribunale almeno per due anni
          consecutivi,   posteriomente  alla  laurea,  nei  modi  che
          saranno  stabiliti  con  le  norme  da  emanarsi  a termini
          dell'art.  101,  ovvero  avere  esercitato,  per  lo stesso
          periodo  di  tempo,  il  patrocinio davanti alle Preture ai
          sensi dell'art. 8;
                   6)  essere riuscito vincitore, entro il numero dei
          posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
                   7)  avere  la  residenza  o  il  proprio domicilio
          professionale  nella  circoscrizione  del tribunale nel cui
          albo l'iscrizione e' domandata.
                 Per   l'iscrizione   nel   registro   speciale   dei
          praticanti  occorre  il  possesso  dei  requisiti di cui ai
          numeri 1, 2, 3 e 4.
                 Non  possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel
          registro  dei  praticanti  coloro che abbiano riportato una
          delle  condanne  o  delle  pene  accessorie  o  si  trovino
          sottoposti  ad  una  delle misure di sicurezza che, a norma
          dell'art.  42,  darebbero luogo alla radiazione dall'albo e
          coloro  che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria
          agli interessi della Nazione."