Art 30 Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie 1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, e' prorogato di sei mesi.
Note all'art. 30: - La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. - La direttiva 78/660/CEE e' pubbhicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222. - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193. - La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. - Per la legge 1 marzo 2002, n. 39 vedi note all'art. 29.