Art 30
 Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
     Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
     78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
       regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
          di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di
                    altre istituzioni finanziarie

  1.  Il  termine  per  il recepimento della direttiva 2001/65/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda  le  regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
di  taluni  tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie,  previsto  all'articolo  1, comma 1, della legge 1 marzo
2002, n. 39, e' prorogato di sei mesi.
 
             Note all'art. 30:
                 -   La  direttiva  2001/65/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
                 -   La  direttiva  78/660/CEE  e'  pubbhicata  nella
          G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
                 -   La  direttiva  83/349/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
                 -   La  direttiva  86/635/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
                 -  Per  la  legge  1  marzo  2002,  n.  39 vedi note
          all'art. 29.