ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono. 2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale; b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale; c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato; h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato; i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito ed e' stato chiuso il fallimento, quando il fallimento e' revocato con provvedimento definitivo; l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo. 3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo. 4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. (art. 687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 673 e 670 del codice di procedura penale e gli articoli 163 e 175 del codice penale: "Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'". "Art. 670 (Questioni sul titolo esecutivo). - 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e' divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. 2. Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia' stata sospesa. 3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175, e la relativa richiesta non e' gia' stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita' del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puo' essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 175 commi 7 e 8". "Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se la condanna e' per contravvenzione. Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". "Art. 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 687 del codice di procedura penale: "Art. 687 (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito o a norma dell'art. 673; b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione; c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta. 3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata. 3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera b), numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato; b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera c), quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 36 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 (abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato): "Art. 36. - Oltre ai casi di eliminazione, menzionati nell'art. 605 del codice di procedura penale, sono estratte dal casellario giudiziale le schede concernenti: a) le iscrizioni relative a decisioni annullate da un successivo provvedimento, che riguardi la medesima persona e il medesimo fatto; b) le iscrizioni che risultino duplicate, o quelle indebitamente ad altri attribuite a causa delle false generalita' dichiarate dall'imputato o per errore di norme, incorso negli atti del procedimento, qualora le sentenze relative alle iscrizioni stesse siano state annullate da una successiva decisione.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 46 (Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 687 del codice di procedura penale, sono altresi' eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilita', trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile; b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.". - Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 63 (Norme applicabili da parte di giudici diversi). - 1. Nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonche', in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44. 2. (Abrogato).". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 15 (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'art. 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono. 2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di eta' della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta'.". Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 60 e 636 del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: "Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1. Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.". "Art. 636 (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della Corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601. 2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione. "Art. 3 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualita' di imputato la persona alla quale il reato e' attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 110 (Richiesta dei certificati). - 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del codice, la segreteria richiede: a) i certificati anagrafici; b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice; c) il certificato del casellario dei carichi pendenti. 2. (Abrogato).".