ART. 5 (L)
                   (Eliminazione delle iscrizioni)

   1.  Le  iscrizioni  nel  casellario  giudiziale  sono eliminate al
compimento  dell'ottantesimo  anno  di eta' o per morte della persona
alla quale si riferiscono.
   2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai  provvedimenti  giudiziari revocati a seguito di revisione, o a
   norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale;
b) ai  provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o
   dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione
   nel  termine,  ai  sensi dell'articolo 670 del codice di procedura
   penale;
c) ai  provvedimenti  giudiziari  di proscioglimento o di non luogo a
   procedere  per  difetto  di imputabilita', trascorsi dieci anni in
   caso  di  delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno
   in  cui  il  provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di
   non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per
   l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le
   quali  e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
   concesso  alcuno  dei  benefici di cui agli articoli 163 e 175 del
   codice  penale,  trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e'
   stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
e) ai  provvedimenti  giudiziari  di  proscioglimento  per difetto di
   imputabilita'  emessi  dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal
   giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile;
f) ai  provvedimenti  giudiziari  di  proscioglimento  per difetto di
   imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace,
   emessi  da  un  giudice  diverso,  limitatamente  alle  iscrizioni
   concernenti  questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il
   provvedimento e' divenuto irrevocabile;
g) ai  provvedimenti  giudiziari  di  condanna  emessi dal giudice di
   pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata
   eseguita  se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se
   e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e'
   stato commesso un ulteriore reato;
h) ai  provvedimenti  giudiziari  di  condanna  relativi  ai reati di
   competenza  del  giudice  di  pace  emessi  da un giudice diverso,
   limitatamente  alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi
   cinque  anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e'
   stata  inflitta  la  pena  pecuniaria,  o  dieci  anni se e' stata
   inflitta  una  pena  diversa, se nei periodi indicati non e' stato
   commesso un ulteriore reato;
i) ai  provvedimenti  giudiziari  con i quali l'imprenditore e' stato
   dichiarato  fallito  ed  e'  stato chiuso il fallimento, quando il
   fallimento e' revocato con provvedimento definitivo;
l) ai   provvedimenti   amministrativi  di  espulsione,  quando  sono
   annullati   con   provvedimento   giudiziario   o   amministrativo
   definitivo.

   3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti
dal  comma  2  decorrono  dalla  data  della  revoca  della misura di
sicurezza   e,   se  questa  e'  stata  applicata  o  sostituita  con
provvedimento   giudiziario   di   esecuzione,   e'  eliminata  anche
l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
   4.  Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di
eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della
persona  cui  si  riferiscono,  eccetto  quelle  relative  al perdono
giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed
eccetto   quelle   relative  ai  provvedimenti  di  condanna  a  pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
   (art.  687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931;
art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 673 e 670 del
          codice  di  procedura  penale  e gli articoli 163 e 175 del
          codice penale:
              "Art.  673  (Revoca  della  sentenza per abolizione del
          reato).  - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
          illegittimita'  costituzionale  della norma incriminatrice,
          il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
          il  decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto
          dalla   legge   come   reato   e   adotta  i  provvedimenti
          conseguenti.
              2.  Allo  stesso  modo  provvede quando e' stata emessa
          sentenza  di proscioglimento o di non luogo a procedere per
          estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'".
              "Art. 670 (Questioni sul titolo esecutivo). - 1. Quando
          il  giudice  dell'esecuzione  accerta  che il provvedimento
          manca  o  non  e'  divenuto  esecutivo,  valutata anche nel
          merito  l'osservanza  delle  garanzie  previste nel caso di
          irreperibilita' del condannato, lo dichiara con ordinanza e
          sospende   l'esecuzione,   disponendo,   se   occorre,   la
          liberazione   dell'interessato   e  la  rinnovazione  della
          notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre
          nuovamente il termine per l'impugnazione.
              2.  Quando  e' proposta impugnazione od opposizione, il
          giudice   dell'esecuzione,   dopo   aver  provveduto  sulla
          richiesta  dell'interessato,  trasmette gli atti al giudice
          di   cognizione   competente.   La  decisione  del  giudice
          dell'esecuzione   non   pregiudica   quella   del   giudice
          dell'impugnazione  o dell'opposizione, il quale, se ritiene
          ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione
          che non sia gia' stata sospesa.
              3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia
          dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce
          che  comunque  sussistono i presupposti e le condizioni per
          la  restituzione  nel  termine  a norma dell'art. 175, e la
          relativa  richiesta  non  e' gia' stata proposta al giudice
          dell'impugnazione,  il giudice dell'esecuzione, se non deve
          dichiarare  la  non  esecutivita' del provvedimento, decide
          sulla   restituzione.   In   tal   caso,  la  richiesta  di
          restituzione  nel  termine  non  puo'  essere riproposta al
          giudice  dell'impugnazione.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 175 commi 7 e 8".
              "Art.  163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
          pronunciare   sentenza   di   condanna  alla  reclusione  o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata  a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
          pena  privativa  della  liberta' personale per un tempo non
          superiore,  nel  complesso,  a  due  anni,  il giudice puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine  di  cinque anni se la condanna e' per delitto e di
          due anni se la condanna e' per contravvenzione.
              Se  il  reato e' stato commesso da un minore degli anni
          diciotto,  la  sospensione  puo'  essere ordinata quando si
          infligga  una pena restrittiva della liberta' personale non
          superiore  a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
          o  congiunta  alla  pena  detentiva  e ragguagliata a norma
          dell'art.  135, sia equivalente ad una pena privativa della
          liberta'   personale   per  un  tempo  non  superiore,  nel
          complesso, a tre anni.
              Se  il  reato  e'  stato  commesso  da  persona di eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere  ordinata  quando  si  infligga una pena restrittiva
          della  liberta'  personale  non  superiore a due anni e sei
          mesi  ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
          pena  detentiva  e  ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
          equivalente  ad una pena privativa della liberta' personale
          per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
          mesi".
              "Art.  175 (Non menzione della condanna nel certificato
          del  casellario  giudiziale). - Se, con una prima condanna,
          e'  inflitta  una  pena detentiva non superiore a due anni,
          ovvero  una  pena pecuniaria non superiore a un milione, il
          giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art.
          133,  puo'  ordinare in sentenza che non sia fatta menzione
          della  condanna  nel certificato del casellario giudiziale,
          spedito  a richiesta di privati, non per ragione di diritto
          elettorale.
              La  non  menzione  della  condanna puo' essere altresi'
          concessa   quando   e'  inflitta  congiuntamente  una  pena
          detentiva  non superiore a due anni ed una pena pecuniaria,
          che,  ragguagliata  a  norma  dell'art. 135 e cumulata alla
          pena  detentiva,  priverebbe complessivamente il condannato
          della  liberta'  personale  per  un  tempo  non superiore a
          trenta mesi.
              Se  il  condannato commette successivamente un delitto,
          l'ordine  di non fare menzione della condanna precedente e'
          revocato.".
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art. 687 del codice di procedura penale:
              "Art.  687  (Eliminazione  delle  iscrizioni).  - 1. Le
          iscrizioni  del  casellario  sono  eliminate  appena  si ha
          notizia  ufficiale  dell'accertata morte della persona alla
          quale  si  riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta
          anni dalla nascita della persona medesima.
              2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
                a) alle  sentenze e ai decreti revocati a seguito o a
          norma dell'art. 673;
                b) alle  sentenze di proscioglimento o di non luogo a
          procedere  per  difetto  di  imputabilita', trascorsi dieci
          anni   in   caso   di   delitto  o  tre  anni  in  caso  di
          contravvenzione  dal  giorno in cui la sentenza e' divenuta
          irrevocabile  o,  se  trattasi  di  sentenza di non luogo a
          procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione;
                c) alle   sentenze  o  ai  decreti  di  condanna  per
          contravvenzioni  per  le  quali  e'  stata inflitta la pena
          dell'ammenda,  salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno dei
          benefici  previsti  dagli  articoli  163  e  175 del codice
          penale,  trascorsi  dieci anni dal giorno in cui la pena e'
          stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta.
              3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i
          termini  previsti  dal  comma  2 decorrono dalla data della
          revoca  della  misura  di  sicurezza  e, se questa e' stata
          applicata  o  sostituita  con provvedimento successivo alla
          sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata.
              3-bis.   Nella   materia   civile,  sono  eliminate  le
          iscrizioni relative:
                a) ai  provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
          lettera  b),  numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato
          revocato con sentenza passata in giudicato;
                b) ai  provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
          lettera  c),  quando sono stati annullati con provvedimento
          amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art.  36  del  citato regio decreto 18 giugno 1931, n.
          778  (abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo
          unico qui pubblicato):
              "Art.  36.  - Oltre ai casi di eliminazione, menzionati
          nell'art. 605 del codice di procedura penale, sono estratte
          dal casellario giudiziale le schede concernenti:
                a) le iscrizioni relative a decisioni annullate da un
          successivo  provvedimento, che riguardi la medesima persona
          e il medesimo fatto;
                b) le  iscrizioni  che  risultino duplicate, o quelle
          indebitamente  ad  altri  attribuite  a  causa  delle false
          generalita' dichiarate dall'imputato o per errore di norme,
          incorso  negli  atti  del procedimento, qualora le sentenze
          relative  alle  iscrizioni  stesse siano state annullate da
          una successiva decisione.".
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art. 46 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000,
          n.  274,  abrogato  a  decorrere dall'entrata in vigore del
          testo unico qui pubblicato:
              "Art.  46 (Eliminazione dal casellario giudiziale delle
          iscrizioni  relative  a  sentenze  del  giudice  di pace in
          materia  penale).  - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 687
          del  codice di procedura penale, sono altresi' eliminate le
          iscrizioni relative:
                a) alle    sentenze    del   giudice   di   pace   di
          proscioglimento per difetto di imputabilita', trascorsi tre
          anni   dal   giorno   in   cui   la  sentenza  e'  divenuta
          irrevocabile;
                b) alle  sentenze  del  giudice  di pace di condanna,
          trascorsi  cinque  anni  dal  giorno  in cui la sanzione e'
          stata  eseguita  se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o
          dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa sempre che
          nei  periodi  indicati  non sia stato commesso un ulteriore
          reato.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 63 del citato decreto
          legislativo  28 agosto  2000,  n.  274, come modificato dal
          testo unico qui pubblicato:
              "Art.   63  (Norme  applicabili  da  parte  di  giudici
          diversi).  -  1. Nei casi in cui i reati indicati nell'art.
          4,  commi  1  e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal
          giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II
          del   presente  decreto  legislativo,  nonche',  in  quanto
          applicabili,  le  disposizioni di cui agli articoli 33, 34,
          35, 43 e 44.
              2. (Abrogato).".
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art.  15  del  decreto del Presidente della Repubblica
          22 settembre  1988, n. 488 (Approvazione delle disposizioni
          sul  processo  penale  a  carico  di  imputati  minorenni),
          abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico
          qui pubblicato:
              "Art.  15  (Eliminazione  delle  iscrizioni).  -  1. Le
          iscrizioni  relative  a  provvedimenti  di  condanna a pena
          detentiva,   anche   se   condizionalmente   sospesa,  sono
          trasmesse  all'ufficio  del  casellario giudiziale previsto
          dall'art.  685 del codice di procedura penale al compimento
          del   diciottesimo   anno   della  persona  alla  quale  si
          riferiscono.
              2.  Le iscrizioni relative alla concessione del perdono
          giudiziale   sono   conservate   sino   al  compimento  del
          ventunesimo  anno  di  eta'  della  persona  alla  quale si
          riferiscono.  Tutte  le  altre iscrizioni sono eliminate al
          compimento del diciottesimo anno di eta'.".
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  60 e 636 del
          codice  di  procedura  penale,  e  dell'art.  3  del citato
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1.
          Assume  la  qualita'  di  imputato la persona alla quale e'
          attribuito  il  reato nella richiesta di rinvio a giudizio,
          di  giudizio  immediato,  di decreto penale di condanna, di
          applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel
          decreto  di  citazione  diretta  a  giudizio e nel giudizio
          direttissimo.
              2.  La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e
          grado  del  processo,  sino  a  che non sia piu' soggetta a
          impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo a procedere, sia
          divenuta  irrevocabile  la sentenza di proscioglimento o di
          condanna  o  sia  divenuto  esecutivo  il decreto penale di
          condanna.
              3.  La  qualita'  di  imputato  si  riassume in caso di
          revoca  della  sentenza  di non luogo a procedere e qualora
          sia disposta la revisione del processo.".
              "Art.  636  (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente
          della  Corte  di  appello  emette il decreto di citazione a
          norma dell'art. 601.
              2.  Si  osservano  le  disposizioni  del titolo I e del
          titolo  II  del libro VII in quanto siano applicabili e nei
          limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
              "Art.  3  (Assunzione  della  qualita'  di imputato). -
          1. Nel  procedimento  davanti al giudice di pace, assume la
          qualita'  di  imputato  la  persona  alla quale il reato e'
          attribuito   nella  citazione  a  giudizio  disposta  dalla
          polizia  giudiziaria  o  nel  decreto di convocazione delle
          parti emesso dal giudice di pace.".
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art.  110  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271  (Norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie
          del  codice di procedura penale), come modificato dal testo
          unico qui pubblicato:
              "Art.  110 (Richiesta dei certificati). - 1. Non appena
          il  nome della persona alla quale il reato e' attribuito e'
          stato  iscritto  nel  registro  indicato  nell'art. 335 del
          codice, la segreteria richiede:
                a) i certificati anagrafici;
                b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice;
                c) il   certificato   del   casellario   dei  carichi
          pendenti.
              2. (Abrogato).".