Art. 5. Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza. 2. Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermita', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.