Art. 5.
                 Cause di non idoneita' al servizio
             per gli appartenenti ai ruoli del personale
                   che espleta funzioni di polizia
  1.  Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente
della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli
del  personale  che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato
lesioni   o   infermita'   stabilizzate  che  comportino  menomazioni
dell'integrita'  psico-fisica  ascrivibili singolarmente o per cumulo
alle  prime  cinque  categorie della tabella A annessa al decreto del
Presidente   della   Repubblica   30 dicembre   1981,  n.  834,  sono
considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.
  2.  Qualora  le  lesioni  o  le  infermita'  siano ascrivibili alle
categorie  6ª,  7ª  o 8ª della tabella A o alla tabella B, annesse al
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834,  il personale di cui al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo
al  servizio  nel  ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione
globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle
infermita',  anche  dell'eta',  della  qualifica  rivestita  e  delle
funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.