Art. 11.
           Modifiche e nuove informazioni sulle notifiche
  1.   Il   notificante,   prima   di   adottare  qualsiasi  modifica
dell'emissione  deliberata di un OGM gia' autorizzata oppure nel caso
di  una  variazione  non  intenzionale  della  stessa,  con possibili
conseguenze sui rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
ovvero  nel  caso in cui si rendono disponibili nuove informazioni su
detti rischi mentre e' in corso l'esame della notifica o dopo che sia
stata rilasciata l'autorizzazione, provvede immediatamente a:
    a) effettuare  una  nuova valutazione del rischio, in conformita'
ai  principi indicati nell'allegato II, basata sui nuovi od ulteriori
elementi acquisiti;
    b) riesaminare  le misure specificate nella notifica, ovvero, nel
caso   sia   gia'  stata  rilasciata  l'autorizzazione  all'emissione
deliberata,  quelle eventualmente specificate in quest'ultima al fine
di adeguarla alle nuove esigenze;
    c) adottare  comunque  le  misure di carattere urgente necessarie
per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente;
    d) informare  l'autorita'  nazionale  competente  e  le regioni e
province  autonome  interessate  mediante  apposita comunicazione che
contempli le nuove informazioni e le valutazioni di cui ai punti a) e
b),  nonche'  le  eventuali  misure  adottate  di cui al punto c); la
comunicazione   deve  essere  inviata  prima  di  adottare  qualsiasi
modifica  di  carattere  non  urgente  o non appena la variazione non
intenzionale sia nota o le nuove informazioni siano disponibili.
  2.   Se   l'autorita'  nazionale  competente  viene  a  conoscenza,
direttamente  o  tramite i Ministeri di cui all'articolo 2 o da altra
fonte,   di   nuove   informazioni   ritenute   rilevanti   ai   fini
dell'esistenza  di  nuovi  o  maggiori  rischi  per  la salute umana,
animale  e  per  l'ambiente o delle circostanze di cui al comma 1, le
valuta,  avvalendosi  della  Commissione  di  cui  all'articolo 6, le
comunica  alle regioni e alle province autonome interessate, le rende
accessibili  al  pubblico e impone al notificante, ove necessario, di
modificare  le  modalita' dell'emissione deliberata, di sospenderla o
di interromperla definitivamente, informandone il pubblico.