Articolo 10 
                           Beni culturali 
 
  1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti  allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici  territoriali,  nonche'
ad ogni altro ente  ed  istituto  pubblico  e  a  persone  giuridiche
private senza fine di  lucro,  che  presentano  interesse  artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico. 
  2. Sono inoltre beni culturali: 
    a) le raccolte di musei, pinacoteche,  gallerie  e  altri  luoghi
espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
    b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle  regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico; 
    c) le raccolte librarie  delle  biblioteche  dello  Stato,  delle
regioni, degli altri enti  pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni
altro ente e istituto pubblico. 
  3.  Sono  altresi'  beni  culturali,  quando  sia  intervenuta   la
dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse  artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 
    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante; 
    c) le raccolte librarie, appartenenti a privati,  di  eccezionale
interesse culturale; 
    d) le cose  immobili  e  mobili,  a  chiunque  appartenenti,  che
rivestono un interesse particolarmente importante a  causa  del  loro
riferimento con la  storia  politica,  militare,  della  letteratura,
dell'arte e della  cultura  in  genere,  ovvero  quali  testimonianze
dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive
o religiose; 
    e) le collezioni o serie di  oggetti,  a  chiunque  appartenenti,
che, per tradizione, fama e particolari  caratteristiche  ambientali,
rivestono  come  complesso  un  eccezionale  interesse  artistico   o
storico. 
  4. Sono comprese tra le cose indicate al comma  1  e  al  comma  3,
lettera a): 
    a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria  e  le
primitive civilta'; 
    b) le cose di interesse numismatico; 
    c) i manoscritti, gli  autografi,  i  carteggi,  gli  incunaboli,
nonche' i libri, le stampe e  le  incisioni,  con  relative  matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio; 
    d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi  carattere
di rarita' e di pregio; 
    e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,  le  pellicole
cinematografiche  ed  i  supporti  audiovisivi  in   genere,   aventi
carattere di rarita' e di pregio; 
    f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano  interesse
artistico o storico; 
    g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi  aperti  urbani
di interesse artistico o storico; 
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
    i) le navi e i galleggianti aventi interesse  artistico,  storico
od etnoantropologico; 
    l) le tipologie di architettura rurale aventi  interesse  storico
od  etnoantropologico  quali   testimonianze   dell'economia   rurale
tradizionale. 
  5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e  al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.