Articolo 12 
                  Verifica dell'interesse culturale 
 
  1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del  presente
Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di  cui  al
comma 2. 
  2. I competenti organi del  Ministero,  d'ufficio  o  su  richiesta
formulata dai soggetti cui  le  cose  appartengono  e  corredata  dai
relativi dati conoscitivi, verificano la  sussistenza  dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico  nelle  cose  di
cui al comma  1,  sulla  base  di  indirizzi  di  carattere  generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione. 
  3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma  2
e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. 
I criteri per la  predisposizione  degli  elenchi,  le  modalita'  di
redazione delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di  concerto
con  l'Agenzia  del  demanio  e,  per  i   beni   immobili   in   uso
all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il  concerto   della
competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il  Ministero
fissa,  con  propri  decreti,  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
predisposizione e la presentazione delle  richieste  di  verifica,  e
della relativa  documentazione  conoscitiva,  da  parte  degli  altri
soggetti di cui al comma 1. 
  4.  Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  verifica  non  sia   stato
riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose  medesime  sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 
  5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti  al
demanio dello Stato,  delle  regioni  e  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati  e'  trasmessa  ai
competenti  uffici  affinche'  ne  dispongano  la  sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 
  6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui  al  comma  4  per  le
quali si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono  liberamente
alienabili, ai fini del presente codice. 
  7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi  generali
di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai  sensi  dell'articolo
13 ed il relativo  provvedimento  e'  trascritto  nei  modi  previsti
dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente  sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo. 
  8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'  dello  Stato
oggetto  di  verifica  con   esito   positivo,   integrate   con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  7,  confluiscono  in  un  archivio
informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del  demanio,  per
finalita'  di  monitoraggio   del   patrimonio   immobiliare   e   di
programmazione  degli  interventi  in   funzione   delle   rispettive
competenze istituzionali. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose  di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono  mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica. 
  10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10,  12,
13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 
          Nota all'art. 12: 
              - L'art. 27 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per   favorire   lo
          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici",  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e  convertito,
          con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone: 
              "Art.  27  (Verifica   dell'interesse   culturale   del
          patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Le cose  immobili  e
          mobili  appartenenti  allo  Stato,   alle   regioni,   alle
          province, alle citta' metropolitane, ai comuni  e  ad  ogni
          altro ente ed istituto pubblico,  di  cui  all'art.  2  del
          decreto  legislativo  29  ottobre  1999,   n.   490,   sono
          sottoposte alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del
          patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. La  verifica  circa  la  sussistenza  dell'interesse
          artistico, storico, archeologico o etnoantropologico  nelle
          cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze,
          d'ufficio  o  su  richiesta  dei  soggetti  cui   le   cose
          appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
          stabiliti  dal  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali. 
              3. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. 
              4. L'esito negativo della verifica  avente  ad  oggetto
          cose appartenenti al demanio dello Stato, delle  regioni  e
          degli altri enti pubblici territoriali,  e'  comunicato  ai
          competenti    uffici    affinche'    ne    dispongano    la
          sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni  di
          pubblico interesse da  valutarsi  da  parte  del  Ministero
          interessato. 
              5. [comma soppresso dalla legge di conversione]. 
              6.  I  beni  nei  quali  sia  stato   riscontrato,   in
          conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma  2,
          l'interesse    artistico,    storico,    archeologico     o
          etnoantropologico restano definitivamente  sottoposti  alle
          disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce
          dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico
          di cui al  decreto  legislativo  n.  490  del  1999  ed  e'
          trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo
          unico. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              8. In sede di prima applicazione del presente articolo,
          la competente filiale dell'Agenzia  del  demanio  trasmette
          alla soprintendenza regionale, entro  trenta  giorni  dalla
          emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli
          immobili di proprieta' dello Stato o  del  demanio  statale
          sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati  di
          schede descrittive recanti i dati conoscitivi  relativi  ai
          singoli immobili. 
              9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e  le
          modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le
          modalita' di trasmissione  dei  predetti  elenchi  e  delle
          schede  descrittive  anche  per   il   tramite   di   altre
          amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  da  emanare
          di concerto con l'Agenzia del demanio e  con  la  Direzione
          generale dei lavori  e  del  demanio  del  Ministero  della
          difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della
          difesa entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto legge. 
              10.   La   soprintendenza   regionale,    sulla    base
          dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze  competenti  e
          del parere da queste formulato nel  termine  perentorio  di
          trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento  di
          verifica  in   ordine   alla   sussistenza   dell'interesse
          culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'
          comunicazione  all'agenzia  richiedente,   entro   sessanta
          giorni dalla ricezione della relativa  scheda  descrittiva.
          La  mancata  comunicazione  nel  termine   complessivo   di
          centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale  ad
          esito negativo della verifica. 
              11. Le schede descrittive degli immobili di  proprieta'
          dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con  il
          provvedimento di  cui  al  comma  10,  confluiscono  in  un
          archivio   informatico   accessibile   ad    entrambe    le
          amministrazioni,  per   finalita'   di   monitoraggio   del
          patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi
          in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              12. Per gli immobili appartenenti alle regioni  e  agli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  per  quelli  di
          proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la  verifica
          e'  avviata  a  richiesta  degli  enti   interessati,   che
          provvedono a corredare l'istanza con le schede  descrittive
          dei singoli immobili.  Al  procedimento  cosi'  avviato  si
          applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11. 
              13.  Le  procedure  di  valorizzazione  e   dismissione
          previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
          3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
          si applicano anche ai beni immobili di cui al comma  3  del
          presente articolo, nonche' a quelli  individuati  ai  sensi
          del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448.  All'art.  44  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          sono soppressi i commi 1-bis e 3. 
              13-bis. L'Agenzia  del  demanio,  di  concerto  con  la
          Direzione generale dei lavori e del demanio  del  Ministero
          della   difesa,   individua   beni    immobili    in    uso
          all'amministrazione della difesa non  piu'  utili  ai  fini
          istituzionali da inserire in programmi di  dismissione  per
          le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni".