Articolo 14
                    Procedimento di dichiarazione

  1.  Il  soprintendente  avvia  il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e
di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario,  possessore  o  detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto.
  2.  La  comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione
degli  effetti  previsti  dal  comma  4,  nonche'  l'indicazione  del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
di eventuali osservazioni.
  3.   Se   il   procedimento   riguarda  complessi  immobiliari,  la
comunicazione e' inviata anche al comune o alla citta' metropolitana.
  4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione,  in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
  5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano alla scadenza del
termine   del   procedimento   di  dichiarazione,  che  il  Ministero
stabilisce  a  norma  dell'articolo  2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
  6.  La  dichiarazione  dell'interesse  culturale  e'  adottata  dal
Ministero.
 
          Nota all'art. 14:
              -  L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto  1990,
          dispone:
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".