Articolo 15
                    Notifica della dichiarazione

   1.  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo 13 e' notificata al
proprietario,  possessore  o  detentore a qualsiasi titolo della cosa
che  ne  forma  oggetto,  tramite  messo  comunale  o  a  mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Ove  si  tratti  di  cose soggette a pubblicita' immobiliare o
mobiliare,  il  provvedimento  di  dichiarazione  e'  trascritto,  su
richiesta  del  soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo.