Art. 5.
                   Tutela dei Consorzi incaricati
  1.   L'uso   della   denominazione   protetta,   nella   ragione  o
denominazione  sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di
tutela  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c), numero 1),
trascorsi  centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di
riconoscimento  del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico
a  svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge
24 aprile  1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge
21 dicembre   1999,   n.  526,  ovvero  in  caso  di  Consorzio  gia'
riconosciuto,  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso
della ragione o denominazione sociale.
  2.  Soggetti  privati  non  immessi nel sistema di controllo di una
denominazione  protetta  che svolgono attivita' rientranti tra quelle
indicate  al  citato  comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile
1998,   n.   128,   come  sostituito  dall'articolo  14  della  legge
21 dicembre  1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono
sottoposti   alla   sanzione   amministrativa   pecuniaria   di  euro
diecimilacinquecento.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  la  legge  24 aprile  1998,  n. 128, l'art. 53,
          comma 15, vedi note alle premesse.
              -  Per la legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, vedi
          note alle premesse.