Art. 13. 
                   Indennita' di presenza festiva 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  al  personale  che  presta
servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui  all'articolo  20,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,
n. 140, e' rideterminata  nella  misura  giornaliera  lorda  di  euro
12,00. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 
          140: 
              «Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          1. (Omissis). 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2001  al  personale  che
          presta servizio in un giorno festivo  l'indennita'  di  cui
          all'art. 17, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'  rideterminata  nella
          misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».