Art. 13. Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140: «Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».