Art. 7.
        Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   provvedono  alla
riorganizzazione  ed  aggiornamento  dei  servizi  resi;  a tale fine
sviluppano   l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione  e  della
comunicazione,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi delle reali
esigenze  dei  cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
  2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali  trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e
al  Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.