Art. 10. 
                     Organismi di certificazione 
  1.  Possono  essere  autorizzati  ad  espletare  le  procedure   di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 9, nonche'  i  compiti
specifici  per  i  quali  sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che
soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato  con  decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo  stesso  regolamento  e'
disciplinato il procedimento di autorizzazione. 
  2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza  al  Ministero
delle attivita' produttive che provvede, d'intesa  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alla  relativa  istruttoria  ed
alla verifica  dei  requisiti.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
Ministero delle attivita' produttive, di concerto  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza;  decorso  tale  termine,  si
intende negata. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate  gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo. 
  4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche'  all'aggiornamento
dei requisiti in attuazione di  norme  comunitarie  si  provvede  con
regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  5. Il Ministero delle attivita' produttive  e  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti   vigilano   sull'attivita'   degli
organismi autorizzati. Il Ministero delle attivita'  produttive,  per
il  tramite  del  Ministero  degli  affari  esteri,   notifica   alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  l'elenco   degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione  ed
ogni successiva variazione. 
  6. In caso di diniego della certificazione da parte  di  uno  degli
organismi di cui al  comma  1,  l'interessato  puo'  rivolgersi  alle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta
giorni, procedono di intesa al riesame,  comunicandone  l'esito  alle
parti, con conseguente addebito delle spese. 
  7. Le spese di  rilascio  dell'autorizzazione  sono  a  carico  del
richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a  carico
degli organismi autorizzati.