Art. 11. 
               Vigilanza e verifica della conformita' 
  1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni  del  presente
capo e' demandata  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  al
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro. 
  2. Al fine  di  verificare  la  conformita'  dei  prodotti  di  cui
all'articolo 4, comma 1, alle  prescrizioni  del  presente  capo,  le
amministrazioni vigilanti  di  cui  al  comma  1  hanno  facolta'  di
disporre verifiche e controlli mediante i propri  uffici  centrali  o
periferici. 
  3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con  metodo  a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i  grossisti,  gli  importatori,  i   commercianti   o   presso   gli
utilizzatori. A tale fine e' consentito: 
    a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti; 
    b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento; 
    c) il prelievo temporaneo e  a  titolo  gratuito  di  un  singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove. 
  4.  Per  l'effettuazione  delle   eventuali   prove   tecniche   le
amministrazioni di cui al comma  1  possono  avvalersi  di  organismi
tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme  della  serie
EN  45000,  specificatamente  autorizzati   con   provvedimento   del
Ministero delle attivita' produttive, di concerto  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica,  il
fabbricante,  o  il   suo   mandatario   stabilito   nel   territorio
comunitario, predispongono e mantengono a disposizione  degli  organi
di  vigilanza,   per   dieci   anni,   la   documentazione   indicata
nell'allegato IX. 
  6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita'
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1,  alle  disposizioni  del
presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario  stabilito
nel territorio comunitario,  o  al  responsabile  dell'immissione  in
commercio, di adottare tutte le misure idonee a far  venire  meno  la
situazione di non conformita', fissando un termine  non  superiore  a
trenta giorni. 
  7.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma   6,   le
amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro  dal  commercio
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma  1,  a  cura  e  spese  del
soggetto destinatario dell'ordine. 
  8. Nel caso di mancato adeguamento, il  Ministero  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, adotta le misure atte a limitare  o  vietare  l'immissione
del prodotto sul mercato o a garantire il  ritiro  dal  commercio,  a
spese del costruttore o del suo mandatario stabilito  nel  territorio
comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.