Art. 12. 
                      Clausola di salvaguardia 
  1. Le amministrazioni vigilanti di  cui  all'articolo  11,  qualora
ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di  vigilanza
o su segnalazione degli organismi  di  cui  all'articolo  10,  che  i
prodotti oggetto del presente capo, ancorche' recanti marcature CE ed
utilizzati in modo conforme alla loro destinazione,  possano  mettere
in pericolo la  sicurezza  e  la  salute  delle  persone,  i  beni  o
l'ambiente,  vietano  o  limitano  l'immissione  in  commercio  e  in
servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal  mercato  dei  prodotti
stessi, a cura e spese  del  soggetto  destinatario  dell'ordine,  ed
adottano di intesa  ogni  altro  provvedimento  diretto  ad  evitarne
l'immissione in  commercio  o  la  messa  in  servizio,  informandone
immediatamente la Commissione europea.