Art. 13. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Possono essere messi in commercio o in servizio  i  prodotti  di
cui all'articolo 4,  comma  1,  che  siano  conformi  alla  normativa
vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo, con le seguenti modalita': 
    a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettera  a),  nonche'  per  i  motori  ad  accensione  per
compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi; 
    b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.