Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalita': a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi; b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.