Art. 14. Rinvio 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
Nota all'art. 14. Il libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e il libro secondo, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, recano la seguente rubrica: «Della costruzione della nave».