Art. 14. 
                               Rinvio 
  1. Alla progettazione  e  costruzione  delle  navi  da  diporto  si
applicano le disposizioni del libro secondo,  titolo  I,  del  codice
della navigazione e del libro  II,  titolo  I,  del  regolamento  per
l'esecuzione  del  codice  della   navigazione,   parte   navigazione
marittima. 
 
          Nota all'art. 14.
              Il   libro   secondo,   titolo   I,  del  codice  della
          navigazione  e  il libro secondo, titolo I, del regolamento
          per  l'esecuzione  del  codice della navigazione marittima,
          recano la seguente rubrica: «Della costruzione della nave».